Il Dipartimento delle istituzioni comunica oggi che il Tribunale federale, con sentenza del 16 novembre 2010, ha respinto il ricorso di diritto pubblico con il quale sono stati contestati il Concordato intercantonale del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive e la modifica della legge sulla Polizia per adottare le misure preventive anche in occasione di manifestazioni extrasportive.


Innanzitutto, il Tribunale federale ha riconosciuto che le misure preventive hanno carattere amministrativo e non penale. Esse – secondo il TF – non perseguono uno scopo di natura repressiva ma mirano piuttosto ad impedire che potenziali autori commettano un reato. Inoltre, secondo la Corte, il concordato non colpisce in modo inammissibile i diritti costituzionali dei cittadini. In particolare, la libertà della persona non è violata poiché le misure sono adottate solo qualora vi siano indizi concreti e attuali che la persona parteciperà a gravi atti violenti, senza che sia possibile impedirle in altro modo di commettere tali atti.
Il DI ricorda che, sulla base del concordato, l’Ufficiale della Polizia cantonale è competente:
– a vietare a una persona di accedere in determinati orari, a un’area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva;
– a obbligare una persona a presentarsi alla Polizia in determinati orari in concomitanza con una manifestazione sportiva;
– a sottoporre una persona a un fermo preventivo di Polizia durante una manifestazione sportiva.

In seguito alla modifica della legge sulla Polizia, queste tre misure possono essere adottate anche in occasione di manifestazioni extrasportive.