Premesse iniziali

L’ascolto dei minori

Il nuovo diritto del divorzio, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, prevede il diritto del minore ad essere ascoltato in ogni procedura che lo riguarda.
L’articolo 144 cpv. 2 del Codice Svizzero recita: “I figli sono personalmente o appropriatamente sentiti dal Giudice o da un terzo incaricato a meno che la loro età o altri motivi gravi si oppongono”.
Per i bambini fino ai dodici anni, se la situazione tra i coniugi è conflittuale, di regola il Giudice incarica una persona specificatamente formata (pedopsichiatrici, psicologi, educatori, assistenti sociali, mediatori con conoscenze psicopedagogiche). Dai dodici anni, di regola, il minore è ascoltato dal Giudice.

Rapporti, valutazioni e perizie sulle capacità genitoriali

Sempre più spesso, nel corso di una causa di separazione o di divorzio dei coniugi, il Giudice, ai fini di pervenire ad un appianamento del conflitto coniugale e determinare il migliore affidamento dei figli, si avvale di esperti dotati di cognizioni scientifiche particolari: psichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori, curatori educativi, ecc.
Questi esperti devono fornire al Giudice maggiori informazioni ed elementi possibili rispetto ad una situazione invero assai complessa sulla quale questi dovrà esprimere il proprio giudizio.
Psicologi e psichiatri, in particolare, devono indagare sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali ed ambientali di tutti i soggetti in questione, ricorrendo, fra altri, a strumenti che necessitano di interpretazioni invero problematiche, a test ed osservazioni delicatissimi.
A questi esperti il Giudice ordina perizie psicologiche allo scopo di determinare le capacità genitoriali.

Interesse del minore

L’obiettivo primario dell’ascolto, degli accertamenti e delle perizie sulle capacità genitoriali dovrebbe rimanere ovviamente l’interesse del minore.

Prassi ticinese presso CTR e AVT

Mi è stata segnalata la prassi contestabile delle “perizie o valutazioni” d’ufficio riguardanti l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta a genitori “non coniugati”.
Questa prassi messa in atto dalle CTR e dall’AVT di sottomettere “a perizia” o a “valutazione” la concessione della “autorità parentale congiunta sui figli comuni” nel caso di genitori non coniugati, è contraria al diritto internazionale (art. 8 CEDU e Protocollo 7 art.5) invasiva, discriminante, superflua e costosa per i genitori stessi come pure per le autorità, premesso che il diritto federale non prevede l’obbligo di una valutazione peritale, né tantomeno sommaria “su mandato”, nel caso venisse richiesta congiuntamente da parte dei genitori “l’autorità parentale congiunta”sui figli comuni, mi chiedo come mai le nostre autorità amministrative (CTR e AVT) richiedano queste valutazioni d’ufficio, conferendo quasi sempre mandati esterni a professionisti indipendenti, operando in tal modo una discriminazione tra i genitori non sposati e quelli sposati, ritenuto che questi ultimi “per legge” hanno diritto all’autorità parentale, e nessuna autorità si deve intromettere nella loro sfera “famigliare e privata” per fare delle valutazioni. Ma la privacy vale solo quando fa comodo?
In merito alla scelta dei “periti” o degli “specialisti esterni” (tutti incaricati dall’autorità sulla base di un mandato pagato dall’Ente pubblico o dai genitori), mi è stato segnalato che per esempio le nostre Preture lavorino sempre con gli stessi “mandatari” escludendo tutti gli altri specialisti dello stesso settore senza fare una “rotazione”. Sarebbe opportuno comprendere le motivazioni alla base di questa prassi ed apportare i dovuti correttivi.
In merito a queste complesse e importantissime questioni, pongo al Lodevole Consiglio di Stato le seguenti domande:

1) Quanti i casi e quali sono i costi sostenuti per le audizioni protette dei minori nei casi di separazione o divorzio, dall’entrata in vigore della nuova legge sul divorzio a oggi?

2) Perizie, rapporti e valutazioni delle capacità genitoriali nei procedimenti di separazione e di divorzi: quante sono e quante sono costate alle casse dello Stato (leggasi contribuenti) dall’inizio della nuova legge sul divorzio, entrata in vigore il 1 gennaio 2000?

3) Quanti i casi e quali i costi sostenuti per l’affidamento monoparentale o condiviso?

4) Quanti i casi e quali i costi sostenuti per l’affidamento extrafamiliare?

5) Quanti i casi e quali i costi sostenuti per l’assistenza psicologica ai minori nelle fasi processuali?

6) Quanti i casi e quali i costi sostenuti per la valutazione della condizione psicologica ed evolutiva dei minori?

7) Quanti i casi e quali i costi sostenuti per ogni altra valutazione?

8.) E’ vero che le autorità tutorie (CTR e AVT) pretendono delle valutazioni sulle capacità dei genitori ogni qualvolta essi richiedano di comune accordo l’autorità parentale sui figli? Quante sono le perizie o valutazioni che sono state eseguite ogni anno in tal senso, a partire dall’introduzione del nuovo diritto del divorzio ad oggi? Quante tutt’ora pendenti a causa del del ricorso dei genitori non coniugati contro l’imposizione di queste perizie e valutazioni? Quanto costano mediamente? Le spese di queste valutazioni sono messe a carico di chi: dei genitori o dello Stato, in che percentuale il costo di questi mandati viene messo a carico dello Stato (contribuenti)?

Quanti sono i periti che sono stati incaricati più di una volta a redigere queste valutazioni dal 2000 in poi? Viene chiesto di redigere l’elenco (nome e cognome) di questi “periti” o “specialisti” e di specificare, per ognuno di essi, quanti mandati sono stati conferiti da parte delle autorità amministrative (CTR o AVT) dal 2000 in poi.

9) Da parte delle Preture sez 4 e 6 di Lugano che si occupano unicamente di divorzi o di separazioni: a quanti periti esterni fanno capo per l’audizione dei minori dal 2000 ad oggi? Si chiede l’elenco (cognome e nome) di tutti questi periti e di quanti mandati (numero) ognuno di loro abbia ricevuto dal 2000 ad oggi, specificando i mandati ricevuti ogni anno solare per ognuno di loro. Quanto è stato il costo medio di ogni mandato (totale dei mandati conferiti in un anno diviso il totale degli onorari pagati per un anno) per ogni anno dall’anno 2000 al 2009 compreso.

Donatello Poggi

Lega dei Ticinesi