Secondo la sentenza del 12 dicembre emessa dal Tribunale federale il cantone Ticino dovrà restituire ai coniugi luganesi quanto incassato a titolo di imposta immobiliare dalla Fondazione tra il 1997 e il 2000. Lo stesso effetto deve essere applicato per il canton Svitto le cui tassazioni tra il 1997 e il 2002 vengono cosi annullate. Si chiude così una vicenda che aveva fatto scorrere fiumi d’inchiostro e portato all’esautorazione par­ziale dell’allora direttrice del DFE Ma­rina Masoni.

Il fisco – come scrive stamani il CdT – chiedeva di poter effettuare riprese sui cosiddet­ti “lavori in corso” relativi all’attività pro­fessionale dei coniugi Masoni, vale a dire su quelle prestazioni non ancora conteggiate cui viene comunque ri­conosciuto un valore economico. Ta­le richiesta è stata ritenuta infondata dalla Corte federale. Le spese giudizia­rie, pari a 8.000 franchi, sono state po­ste a carico dello Stato.

Il Tribunale federale ha inoltre respinto anche l’istanza dei coniugi Masoni i quali chiedevano che l’ammontare delle loro entrate e della loro sostanza venisse constatato senza tener conto dei fattori fiscali di Villalta e di quanto guadagnato tramite la cessione dei crediti alla Fondazione.
Le spese giudiziarie dovranno pari a 7.000 franchi a carico dei ricorrenti.

Le sentenze non si commentano, ma purtroppo si eseguono, afferma al Corriere del Ticino Franco Masoni . “Questa, per una parte dà ra­gione ai contribuenti, togliendo una tassazione speciale sulle asserite riser­ve dei “lavori in corso”. Invece, per quanto concerne la fondazione Villal­ta, ritiene di mantenere la tassazione per trasparenza. La sentenza è anche molto misurata nelle conseguenze di ripetibili. Non appare altrettanto profonda nell’esame delle eccezioni dei ri­correnti e della loro fiducia tradita, per una fondazione accettata così come era stata presentata, tassata per vent’anni limitatamente agli immobili in Tici­no, ed improvvisamente per un cam­biamento d’avviso del fisco, tassata per trasparenza, imponendo ai fondatori elementi della fondazione. Tanto più che il cambiamento fu deciso dalla di­rezione stessa del fisco, quando essa, allora a nostra insaputa, era in grave conflitto con la direttrice del diparti­mento. Questa eccezione – afferma ancora Franco Masoni al CdT – di mancata ricusa per quel conflitto viene dal Tri­bunale federale ritenuta importante, ma non viene esaminata poiché pre­sentata solo in sede di Camera tributa­ria: non vedendo che in precedenza né la partecipazione diretta della direzio­ne alla decisione né i motivi di ricusa erano già noti. Questi e altri punti che giustificherebbero una revisione, il cui accoglimento è sempre molto difficile, verranno attentamente esaminati dal contribuente, prima di decidere se far luogo a tale domanda”.