Il TRAM accoglie il ricorso di Ghiringhelli: incostituzionale la norma attuale, secondo cui spetta ai municipi decidere
Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo cantonale (TRAM), accogliendo il ricorso presentato da Giorgio Ghiringhelli relativo al moltiplicatore di Losone per gli anni 2007 e 2008. Come anticipa oggi il CdT, la sentenza del TRAM sancisce in sostanza l’incostituzionalità dell’articolo 162 della Legge organica comunale (LOC).

Giorgio Ghiringhelli:
Storica sentenza del Tram per il Canton Ticino.
La pulce nell’orecchio sulla possibile incostituzionalità della norma ticinese me l’aveva messa l’esperto di questioni tributarie Marco Bernasconi con un suo articolo apparso nel 2007 nella prima pagina del Corriere del Ticino. E qui v’è da chiedersi perché con tutti i politici e gli avvocati attivi in Ticino c’è voluto il piccolo Guastafeste per raccogliere l’invito a inoltrare un ricorso, eventualmente fino al Tribunale federale, per fare chiarezza su questa delicata questione.

E pensare che questa norma incostituzionale, che fa del Ticino un “unicum” a livello nazionale, era in vigore da oltre un secolo : possibile che con tutti gli avvocati che sono transitati in Gran Consiglio in questo lungo arco di tempo nessuno abbia mai avuto un qualche dubbio sulla costituzionalità di questa disposizione della LOC e nessuno si sia mai chiesto perché oltre Gottardo i moltiplicatori d’imposta comunali sono decisi dai Legislativi anziché dagli Esecutivi ? Oppure chi ha avuto dubbi ha preferito starsene zitto per non dar troppo potere al popolo, che in futuro potrà invece avere l’ultima parola in materia di imposte comunali ?

Da notare infine che il TRAM ha dato una solenne tirata d’orecchie al CdS, reo di aver anticipato il giudizio sul mio ricorso, prima di averlo evaso, alla Commissione della legislazione . A suo tempo, a seguito di questa scorrettezza, avevo chiesto al CdS di ricusarsi , ma tale richiesta – che era stata accolta con scetticismo un po’ da tutti – era stata respinta dal CdS. A detta dei giudici del TRAM il CdS avrebbe invece dovuto trasmettere a loro la mia richiesta di ricusa che era fondata dal momento che il CdS , anticipando il giudizio sul mio ricorso prima della sua evasione, aveva fornito una ragione – come si legge nella sentenza – “sufficientemente grave per escludere i membri del collegio dall’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, in quanto esposti al sospetto di prevenzione e quindi incapaci di fornire adeguate garanzie di indipendenza e di imparzialità”.

Che figure da cioccolattai ! conclude Ghirignhelli