Nel nostro Parlamento si assiste sempre più spesso, a fine legislatura, in vista del rinnovo dei poteri cantonali, ad una – pur comprensibile – corsa alla visibilità, che si traduce anche nella ricerca di qualsiasi spunto per intervenire.
Ciò si traduce, a livello commissionale, in una corsa alla nomina a relatore sugli oggetti più disparati.
Capita però che, una volta ottenuto l’”ambito” (ma solo in quel contingente) incarico, si assista ad un temporeggiamento nella presentazione del rapporto in questione.
Ma soprattutto, si assiste al malvezzo di presentare richieste d’indennità sostanziose e non commisurate al reale impegno lavorativo.
In effetti nel settore privato chi impiega un tempo eccessivo nello svolgimento di un mandato, non si può comunque permettere di fatturare cifre sproporzionate; la mancanza di efficienza va a carico di chi svolge il mandato.

Ciò pone i presidenti delle commissioni parlamentari nella spiacevole condizione di dover correggere le richieste pecuniarie dei relatori.

Con la presente iniziativa, presentata nella forma generica, chiediamo che la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato venga modificata di modo che:

– Il relatore commissionale, una volta ottenuto l’incarico, sia tenuto a presentare una bozza di rapporto entro tre settimane o, nel caso la commissione interessata non si riunisse nel giro di tre settimane dalla nomina del relatore, alla seduta commissionale successiva;
– La remunerazione massima del relatore è plafonato a 5 unità d’indennizzo, deroghe sono possibili solo in casi eccezionali e documentati.
– Nel caso in cui non si trovino relatori, sarà il presidente della Commissione ad assumersi l’incarico. Quale retribuzione varrà quella già riconosciuta al presidente.

Rodolfo Pantani
Lorenzo Quadri

E confirmatari