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Tre ditte sono al momento in possesso di una concessione per trasporto passeggeri tramite bus sulla tratta Lugano Stazione FFS – Malpensa, ciò che costituisce un considerevole affollamento che a lungo termine non garantisce la sopravvivenza economica di tutti gli attori.

Di queste tre ditte, una sola è svizzera.
Al proposito si pongono degli interrogativi circa il rispetto, da parte dell’UFT, della sua stessa direttiva (DirTInT), ai cui articoli si fa riferimento nelle domande seguenti, che pongo al lod CF.

1. L’art 3.3 lett b cpv H in merito alle sedi, è ottemperato da tutte e 3 le società concessionarie?
2. In base all’art 3.6 lett d ed e, prima di rilasciare l’autorizzazione (ad una nuova società) l’UFT consulta i titolari delle autorizzazioni esistenti. La ditta titolare della prima autorizzazione nega di essere mai stata consultata. La consultazione è avvenuta oppure no? Se sì quando? Se no, perché?
3. L’art 3.7 lett a cpv A (rispetto delle leggi) è correttamente ottemperata da tutte e 3 le società concessionarie? Sono stati svolti accertamenti su eventuali fatti di rilevanza penale o civile inerenti a tutte e tre le aziende e alle loro società partner?
4. Il CF è informato su eventuali procedimenti penali aperti in Italia?
5. L’art 3.7 lett a cpv B in base al quale un nuovo servizio di trasporto non deve pregiudicare direttamente l’esistenza di quelli già autorizzati è ancora rispettato, in considerazione del fatto che la prima azienda concessionaria ha dovuto chiedere, a seguito dell’accresciuta concorrenza, una riduzione delle corse di oltre il 40%?
6. L’art 3.7 lett a cpv D (il servizio non offre soltanto le corse più redditizie) è ottemperato da tutte e 3 le concessionarie?
7. In base all’art. 3.4 lett a l’impresa svizzera deve detenere almeno il 30% del mercato. In teoria, con 3 aziende, ognuna detiene il 33% del mercato. Ma questo requisito sarebbe adempiuto qualora risultasse confermato che solo l’azienda svizzera pagherebbe la TTPCP mentre le altre non versassero alcunché (nemmeno la quota giornaliera di 30 Fr)?
8. Esistono garanzie che tutte le aziende concessionarie siano in regola con il versamento di oneri sociali e fiscali e con le ore di riposo degli autisti?
9. Le ditte concessionarie non devono effettuare corse ai medesimi orari. Questo è ancora il caso quando la differenza di orario è ridotta ad un solo quarto d’ora, in considerazione del fatto che l’utente arriva alla stazione di partenza in media con un 15 minuti d’anticipo?

Lorenzo Quadri
Consigliere nazionale Lega dei Ticinesi