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Nella oramai trentennale espe­rienza di avvocato mi sono confronta­to troppe volte con norme (legali o giurisprudenziali) partorite da men­ti accademiche, senza che vi sia stata la necessaria attenzione alla realtà quotidiana. La questione delle residenze secondarie, scatenata dalla recente risicata accet­tazione in votazione popolare dell’11 marzo, ne è un esempio.

Innanzitutto gli stessi rappresentanti del Dipartimento federale hanno sot­tovalutato il problema, sicuri che l’ini­ziativa non avrebbe avuto successo. Questa convinzione, ammessa dall’on. Leuthard, ha impedito l’approfondi­mento che si imponeva.
Il Consiglio fe­derale avrebbe dovuto preparare un controprogetto che tenesse conto (ov­viamente) di tutti gli interessi in gio­co. Ma prima di ciò, l’iniziativa non avrebbe dovuto essere ammessa così come proposta, in quanto si trova in contrasto con almeno tre princípi fon­damentali del nostro ordinamento: la proprietà privata, il federalismo e l’au­tonomia dei Cantoni.
Se il primo è garantito dalla Costitu­zione federale (art. 26) nei limiti delle leggi promulgate in funzione delle va­rie esigenze (come ad esempio dai pia­ni regolatori), il federalismo (art. 3) e l’autonomia dei Cantoni (art. 47) rap­presentano i cardini di una Nazione che si è formata gradatamente nel cor­so dei secoli sul rispetto delle diversità.
Il limite del 20% per le residenze secon­darie in tutta la Svizzera non tiene mi­nimamente conto delle esigenze di Can­toni che vivono anche di turismo e dei relativi indotti e quindi pure di resi­denze secondarie.

Immaginiamo se a Zurigo fosse lancia­ta un iniziativa per decretare il tede­sco quale unica lingua nazionale (mo­dificando l’art. 4). Oltre a gridare allo scandalo è pacifico che una proposta del genere non sarebbe nemmeno po­sta in votazione poiché contraria al no­stro federalismo.
Non capisco poi il perché della fretta del Consiglio federale, che voleva ad­dirittura imporre da subito il divieto senza una chiara e necessaria legge di applicazione di questo limite, quando l’art. 197 n. 8 delle Disposizioni tran­sitorie (proposto con l’iniziativa) pre­vede al cpv. 1 che “se la pertinente le­gislazione non entra in vigore entro due anni dall’accettazione dell’artico­lo 75a, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie dispo­sizioni d’esecuzione” e al cpv. 2 che “i permessi di costruzione emanati l’an­no che segue l’accettazione sono nul­li”.

Inoltre va osservato che un altro prin­cipio accettato in votazione popolare (l’espulsione degli stranieri che delin­quono gravemente) è pacificamente in letargo. È forse meglio colpire prima l’economia dei Cantoni a vocazione tu­ristica che allontanare chi compie cri­mini inaccettabili?
Ora, ritenuto che gli stessi esponenti dei gruppi ecologisti, pure sorpresi dell’esi­to della votazione, si sono posti su un piano di mediazione (proponendo di definire innanzitutto cosa si intenda per residenze secondarie) e che il Gran Consiglio ha approvato il 7 maggio scorso una risoluzione per proporre di escludere i rustici dal concetto di resi­denze secondarie, mi auguro che il gruppo di menti al lavoro dapprima e l’Assemblea federale poi sappiano com­piere il lavoro che non è stato eseguito dagli apprendisti stregoni.

Per concludere mi permetto di dare qualche suggerimento semplice per ar­ginare le conseguenze di questo dictat. Ecco alcune proposte:
– escludere dalle residenze secondarie non solo i rustici, ma anche le abita­zioni ereditate, essendo impensabile che i figli vendano la casa paterna non po­tendo (o non volendo) stabilirvisi;
– escludere pure quelle case o appar­tamenti utilizzati dai proprietari di una residenza primaria in Svizzera;
– escludere gli appartamenti che ven­gono usati per un tempo minimo (ad esempio tre mesi);
– prevedere, con un po’ di sapiente co­raggio, la deroga al limite del 20% per i Cantoni e/o i Comuni dichiarati a prevalente vocazione turistica (stilan­do una lista), di modo da far collima­re l’accettata iniziativa con un federa­lismo sacrosanto ma sempre più bi­strattato.

Rossano Guggiari
Avvocato e Consigliere comunale PLR ad Agno


Pubblicato il 9 maggio sul Corriere del Ticino. Per gentile concessione dell’autore