Pubblichiamo, a complemento del nostro articolo pubblicato nella sezione “Svizzera”, il testo integrale della comunicazione diffusa oggi 3 luglio dal Governo, circa la “cooperazione” delle banche svizzere con il fisco statunitense.

(commento) “Le banche svizzere devono regolarizzare il loro passato”, non è forse un poema questa piccola frase? Sembra chiaro che – “nel rispetto del diritto svizzero” – potrà succedere di tutto.



Nella sessione estiva il Parlamento non ha dato seguito alla legge federale urgente sulle misure per agevolare la soluzione della controversia fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti d’America. Al contempo però Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati hanno licenziato una dichiarazione dello stesso tenore in cui concludono che nella controversia fiscale con gli Stati Uniti le banche svizzere devono regolarizzare il loro passato. Le Camere riconoscono la necessità di una soluzione rapida e si attendono che il Consiglio federale, nel quadro del diritto vigente, adotti tutte le misure per permettere alle banche di cooperare con il Dipartimento di giustizia statunitense (DoJ).

In data odierna il Consiglio federale ha stabilito i parametri per la cooperazione delle banche svizzere con le autorità statunitensi allo scopo di risolvere la controversia fiscale nel quadro del diritto svizzero vigente, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati e le disposizioni di diritto del lavoro. In virtù di questi parametri le banche possono richiedere un’autorizzazione unica sulla base dell’articolo 271 CP.

Come già nella legge urgente, bisognerà tener conto dei diritti della personalità di collaboratori potenzialmente interessati nonché di terzi interessati da obblighi e diritti di informazione. Per quanto concerne i collaboratori (attuali ed ex) sono inoltre previsti ampi obblighi di assistenza e un’adeguata protezione contro la discriminazione quale condizione per l’autorizzazione. Sono considerati terzi interessati anche le banche destinatarie di cui ai cosiddetti elenchi leaver. Questi elenchi leaver contengono dati non personalizzati in relazione alla chiusura di conti e del relativo trasferimento di averi ad altre banche in Svizzera o all’estero. I dati dei clienti sono esclusi dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 271 CP. Essi possono essere trasmessi unicamente nel quadro dell’assistenza amministrativa prevista dalla vigente Convenzione con gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni.

Necessitano di autorizzazione innanzitutto tutte quelle banche contro le quali è già stato avviato un procedimento penale. Sulla base dei parametri stabiliti verranno condotti ulteriori colloqui con il DoJ in merito all’avvio di un programma unilaterale statunitense per regolarizzare il passato delle banche contro le quali non è ancora stato aperto un procedimento penale. Nel caso in cui partecipino al programma, anche queste banche necessitano di un’autorizzazione sulla base dei parametri stabiliti.