Inoltrato un ricorso al Tribunale amministrativo federale di San Gallo

In data odierna ho inoltrato al Tribunale amministrativo federale – che ha sede a San Gallo – un ricorso di dieci pagine (con domanda di effetto sospensivo) contro la decisione emessa dalla Confederazione concernente l’installazione per tre anni di un centro asilanti nell’ex-caserma di Losone.

Contrariamente a quanto fatto in passato questo ricorso non sarà messo gratuitamente a disposizione degli interessati e dunque non sarà pubblicato sul sito www.ilguastafeste.ch. Difatti la precaria situazione finanziaria del movimento del Guastafeste e la difficoltà di trovare contributi finanziari per le nostre costose battaglie impongono un  cambiamento di rotta. D’ora in avanti chi vorrà visionare la versione integrale dei nostri ricorsi dovrà versare per ognuno di essi un contributo di sostegno di almeno 100 franchi (informazioni su www.ilguastafeste.ch) , che servirà alla parziale copertura dei costi. Se questa strategia non dovesse dare frutti, l’alternativa sarà che in futuro dovremo rinunciare a difendere gli interessi dei cittadini mediante lo strumento dei ricorsi, che comporta ogni volta esborsi di migliaia di franchi in costi legali e tasse di giustizia.

Il ricorso sul centro asilanti potrebbe fare giurisprudenza in Svizzera visto che per la prima volta si contesta l’applicazione del nuovo articolo 26 a) LASI ( Legge sull’asilo), approvato dal popolo lo scorso 9 giugno nell’ambito della votazione concernente alcune modifiche urgenti della legge sull’asilo.

Come noto, in base al nuovo articolo la Confederazione può utilizzare le infrastrutture e gli edifici di sua proprietà per l’alloggio di richiedenti l’asilo (per un massimo di tre anni) senza l’autorizzazione dei Cantoni o dei Comuni interessati, alla condizione che “il cambiamento di destinazione non richieda provvedimenti edilizi rilevanti” e che “ non avvenga nessuna modifica essenziale in relazione all’occupazione dell’infrastruttura o dell’edificio”.  Lo stesso articolo precisa inoltre che non sono considerati provvedimenti edilizi rilevanti “ i lavori usuali di manutenzione” e le “trasformazioni edilizie di esigua entità”.

Il ricorso, con varie argomentazioni,  sostiene in sostanza la tesi dell’inapplicabilità del nuovo articolo di legge nel caso specifico  di Losone e quindi il conseguente abuso del proprio potere di apprezzamento da parte dell’autorità federale, che avrebbe anche commesso delle violazioni  alla Legge federale sulla pianificazione  del territorio e alla Legge federale sulla protezione dell’ambiente.

In via subordinata, nel caso in cui la realizzazione del centro fosse approvata,  il ricorso chiede che il permesso di costruzione sia vincolato all’adozione di misure fiancheggiatrici a carico della Confederazione atte a garantire maggior sicurezza, fra cui ad esempio l’introduzione di orari serali entro i quali gli ospiti del centro devono rientrare. A proposito della tipologia di asilanti si auspica inoltre che “ non siano ospitate persone sole, quanto piuttosto famiglie, se del caso di stampo cristiano : minoranze che ora sono particolarmente perseguitate nei loro paesi d’origine”.

Giorgio Ghiringhelli, Losone

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