NOTA. (fdm) Un punto almeno andrebbe precisato e sottolineato: un provvedimento grave come l’espulsione non è di competenza delle direzioni degli istituti scolastici, bensì unicamente del Dipartimento risp. del Consiglio di Stato.

Franti

Franti, il cattivo del “Cuore” di de Amicis. Il calamaio colpisce in pieno il maestro.

Aggiunta all’interrogazione di ieri a fronte delle nuove informazioni date oggi dal Decs.

Oggi il Decs tramite il funzionario Vanetta aggiunge un nuovo dato, cioè che l’allievo espulso da una scuola media del Sopraceneri (notizia di ieri) aveva già ottenuto la licenza di scuola media e stava ripetendo per sua scelta la quarta media. Informazione che ieri non era stata diffusa dal funzionario sui media, anzi veniva invece detto che l’allievo aveva soltanto superato l’età di obbligo scolastico (cosa ben diversa dell’avere già la licenza)!

Come infatti dimostra il portale Ticinonews.ch (il primo a pubblicare la notizia) con questo articolo di precisazioni odierno che riporta questa aggiunta: “Non sospeso, cacciato. A differenza di quanto scritto da altri portali, il ragazzo che ha filmato di nascosto la sua docente di educazione fisica non è stato sospeso, ma effettivamente messo alla porta dalla direzione del suo istituto scolastico. Lo conferma il direttore dell’Ufficio dell’insegnamento medio Francesco Vanetta, spiegando che la decisione è stata presa in quanto il giovane è già prosciolto dall’obbligo scolastico. Ha ottenuto la licenza media nel giugno scorso, ma stava ripetendo l’anno scolastico con l’intento di ottenere una media migliore.

Ieri ecco invece cosa veniva indicato in base dati giunti ai media: Sì perché il ragazzo, dato che ha superato l’età dell’obbligo scolastico, è stato espulso dalla scuola.”
Complimenti quindi al signor Vanetta del DECS che oggi esce sui media ad aggiungere un dato ben diverso da quello uscito ieri (sempre a lui attribuito) e che cambia non legalmente ma nel principio le cose.

Se le cose stanno così allora c’è un motivo in più per dire che la direzione ha fatto bene ad espellere lo studente, dato che già aveva ottenuto il titolo di studi. Non avesse ottenuto il titolo di studi avendo solo superato l’età di obbligo allora la questione sarebbe stata diversa.

La mia interrogazione però vuole agganciarsi a questo caso di cronaca per portare alla luce altro. Cioè per capire innanzitutto quanto spesso questa sanzione massima venga usata, e se in casi ancora più gravi (ad esempio: botte, droga e altre violazioni del codice penale) la si sia sempre applicata. Questo anche per capire se fra istituti può esserci una differenza d’approccio nel sanzionare, cosa che potrebbe essere corretta da una modifica di regolamento che oggi lascia margine discrezionale.

Ripeto comunque che si tratta di una sanzione massima che in certi casi è giusta e necessaria, penso soprattutto agli allievi violenti od al bullismo.

Alla luce di quanto affermato in TV questa sera dal funzionario, uso pertanto questa aggiunta all’interrogazione (a fronte dell’aggiunta di informazioni pubblicate) per chiedere come possa egli dire (parole sue lette nel telegiornale) che l’espulsione viene applicata soltanto in caso di allievi prosciolti che hanno già trovato altre soluzioni fuori dalla scuola. Chi ha trovato una via diversa dalla scuola viene espulso e chi non l’ha trovata riceve una pena meno severa per la stessa colpa? Ci si augura non sia così e che in caso di problemi simili si trovino delle soluzioni.

on. Michele Guerra