Perché la Confederaz​ione ha iniziato i lavori in barba alle regole del diritto?

(fdm) Volendo riassumere in termini brevi la sostanza di questa risposta si potrebbe scrivere così: “Tu Ghiringhelli protesta fin che hai fiato in corpo, noi facciamo quello che ci pare”. Fa impressione, più di tutto, l’impotenza – non tanto di Ghiringhelli – quanto del Comune e della popolazione.

Lo scorso 18 luglio (vedi mio comunicato stampa del 21 luglio) avevo scritto al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) esprimendo il mio sconcerto per il fatto che i lavori di trasformazione all’ex-caserma di Losone in vista dell’apertura di un centro asilanti per circa 170 persone avevano preso avvio senza che il Tribunale federale avesse ancora preso posizione sul mio ricorso dell’11 marzo 2014 , e in particolare sull’esplicita richiesta di concedere effetto sospensivo allo stesso .

Nella mia lettera chiedevo di spiegare perché si era deciso di iniziare anzitempo e illegalmente i lavori .

Ebbene vi informo che con lettera datata 13 agosto il DDPS mi ha risposto per bocca del capo Territorio e ambiente, Bruno Locher.

Dico subito che la risposta è stata insoddisfacente, in quanto gli argomenti addotti per giustificare l’avvio prematuro e illegale dei lavori non sono assolutamente pertinenti.

In primo luogo, riferendosi alla sentenza di prima istanza con la quale il Tribunale amministrativo federale (TAF) di San Gallo aveva respinto il mio ricorso dichiarandolo irricevibile , il DDPS , facendo sue le tesi dei giudici, sostiene che a suo parere “ai sensi dell’art. 26 a della Legge federale sull’asilo (LAsi) non vi è nessun mezzo di ricorso possibile contro l’uso dell’ex-caserma quale centro asilanti”. Ma è proprio per contestare questa tesi che avevo inoltrato un secondo ricorso al Tribunale federale di Losanna , per cui la Confederazione , invece di sostituirsi ai giudici, avrebbe dovuto attendere la nuova sentenza prima di iniziare i lavori. Come si usa fare in uno Stato basato sul diritto.

Da lasciare allibiti pure la seconda motivazione. “Il vostro ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del TAF – si legge nella lettera – non ha alcun effetto sospensivo : di conseguenza i lavori iniziati possono proseguire anche se la vostra richiesta su questo punto non è stata ancora trattata; poiché vi è un bisogno urgente di posti di accoglienza in materia di asilo i lavori devono essere portati a termine”. Ma chi lo dice che il mio ricorso non ha effetto sospensivo? Ancora una volta la Confederazione si erge a giudice al posto dei giudici eletti a tal scopo! Il DDPS avrebbe ragione se nel ricorso non avessi esplicitamente richiesto di concedere l’effetto sospensivo. Ma siccome l’ho chiesto, come si ammette nella lettera, fino a prova del contrario i lavori non potevano essere iniziati almeno fino a quando i giudici di Losanna non avessero preso posizione su questa domanda, e ciò indipendentemente dall’urgenza o meno della creazione di nuovi centri asilanti.

Lascia di stucco pure la terza motivazione. “I lavori eseguiti per l’utilizzazione dell’edificio quale centro asilanti non portano nessun pregiudizio e il Tribunale federale dimora libero nel suo processo decisionale”. Ancora una volta la Confederazione si erge a giudice nel decidere se i lavori per la creazione di un centro asilanti portino o meno pregiudizio a qualcuno. E’ lapalissiano che il Tribunale federale, anche a lavori in corso, resta libero di emettere la sua sentenza, ma, a lavori ormai iniziati da oltre un mese (con i relativi costi), cosa succederebbe se per ipotesi la sentenza fosse favorevole al ricorso e se dunque l’effetto sospensivo fosse concesso e tutto l’incarto fosse ritrasmesso al Tribunale sangallese di prima istanza per una nuova decisione nel merito della questione, ossia a sapere se i lavori di ristrutturazione rispettino o meno le condizioni stabilite dall’art. 26 a della LAsi ?

A questo punto, vista l’inconcludenza delle risposte del DDPS, l’unica spiegazione che consentirebbe di capire come mai la Confederazione si sia permessa di anticipare i lavori in contrasto con le regole del diritto, è che i funzionari federali erano sicuri di farla franca. Ciò presupporrebbe però che dal palazzo del Tribunale federale vi sia stata una fuga di notizie per anticipare con almeno un mese di anticipo ai funzionari del DDPS l’esito negativo della sentenza. Ma un tale comportamento costituirebbe probabilmente un reato penale sul quale la Procura pubblica federale potrebbe essere chiamata a indagare, e non voglio credere che al Tribunale federale succedano queste cose.

Giorgio Ghiringhelli