Beretta Piccoli 280Un’interrogazione così ci voleva proprio. Non mi sorprende affatto che sia arrivata o, se si preferisce, mi sorprende che non sia arrivata prima. Avete presente la famosa scena manzoniana all’Osteria della Luna Piena (cap. XIV), quando il povero Renzo alza il gomito e dà in smanie? Sara Beretta Piccoli… contro le gride spagnole. Ben fatto. Ma, Sara, ti diranno (temo): “Certe norme non devono essere prese troppo alla lettera!”

“– Dico davvero, – disse l’oste, sempre guardando il muto compagno di Renzo; e, andato di nuovo al banco, ne levò dalla cassetta un gran foglio, un proprio esemplare della grida; e venne a spiegarlo davanti agli occhi di Renzo. – Ah! ecco! – esclamò questo, alzando con una mano il bicchiere riempito di nuovo, e rivotandolo subito, e stendendo poi l’altra mano, con un dito teso, verso la grida: – ecco quel bel foglio di messale. Me ne rallegro moltissimo. La conosco quell’arme; so cosa vuol dire quella faccia d’ariano, con la corda al collo –. (In cima alle gride si metteva allora l’arme del governatore; e in quella di don Gonzalo Fernandez de Cordova, spiccava un re moro incatenato per la gola). – Vuol dire, quella faccia: comanda chi può, e ubbidisce chi vuole.”

Luna Piena

INTERROGAZIONE

Onorevole Consiglio di Stato,

stando alla Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) del 7 ottobre 1998, in conformità agli articoli 114 e 115 (cito):

Art.​ 114 ​cpv.1 ​I partiti e i movimenti politici comunicano annualmente alla Cancelleria dello Stato l’ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 10’000.­­ annua e l’identità dei donatori.

Art. 115​ cpv.1 Entro il termine di trenta giorni antecedente la data dell’elezione ogni candidato alle elezioni cantonali deve comunicare alla Cancelleria dello Stato l’ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 5’000.­­ e l’identità dei donatori. Inoltre:

Il partito o il movimento politico che contravviene all’obbligo di cui al cpv. 1 (art. 114) viene privato in tutto o in parte del contributo previsto dal decreto legislativo concernente il finanziamento dei gruppi parlamentari con decisione del Consiglio di Stato.

Chi contravviene all’obbligo di cui ai cpv. 1 (art 115) è punibile con una multa fino a fr. 7’000.­­ inflitta dal Consiglio di Stato. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

In data 28 aprile 2015, si leggeva però su un noto quotidiano, che per la campagna elettorale 2015 non vi era stata al momento stata nessuna dichiarazione in merito.

Quindi in ossequio alle facoltà concessemi dall’art. 142 LGC/CdS chiedo:

  • Vi è stata la pubblicazione riguardante i finanziamenti alla campagna elettorale?
  • Se sì, è possibile avere il dettaglio di questi importi?
  • Se no, qual è la posizione del Consiglio di Stato?
  • È plausibile che, anche alla luce della cartellonistica ammirata negli scorsi mesi, tutti i candidati e i partiti, no abbiano goduto di sostegno a terzi?
  • Esiste un organo che controlla se effettivamente tali cifre vengono dichiarate o ci si affida ad un’autodichiarazione di candidati e partiti?
  • Il Consiglio di Stato intende approfondire la questione? Se sì in quale maniera?
  • Il Consiglio di Stato intende sanzionare eventuali trasgressori della LEDP?

Sara Beretta Piccoli, granconsigliera PPD