ares-x-620x292R I C O R S O AL CONSIGLIO DI STATO

presentato da

  1. Ares Bernasconi, Lugano;
  2. Patrick Pizzagalli, Aldesago

contro la decisione adottata il 4 ottobre 2016 dal Consiglio comunale di Lugano con cui è stata respinta (sic!) la nomina di 5 membri del Consiglio direttivo dell’ente autonomo di diritto comunale LAC Lugano Arte e Cultura, conformemente all’art. 8 dello Statuto;

In fatto:

A.

A.a Lugano Arte e Cultura è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2017 in ente autonomo. L’art. 8 dello Statuto (Statuto LAC), modificato in sede commissionale e così approvato, ha il seguente tenore:

Art. 8 – Il Consiglio direttivo – composizione

  1. Il Consiglio direttivo si compone da sette a nove membri.
  2. Cinque membri sono designati dal Consiglio Comunale, su proposta del Municipioe/o del Consiglio Comunale.Del Consiglio direttivo devono fare parte il Capodicastero pro tempore e il Direttore Attività culturali della Città di Lugano e il Capodicastero pro tempore delle Finanze della Città di Lugano.
  3. Gli altri membri sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo.
  4. Il Consiglio direttivo deve essere composto da membri con comprovata esperienza e competenza che favoriscano e supportino il raggiungimento ottimale degli scopi e dei compiti di cui all’art. 2 del presente statuto. Il riparto politico non deve rappresentare un criterio per la designazione dei membri del Consiglio direttivo. Almeno due membri dovranno disporre di comprovate competenze in ambito di gestione e finanze.
  1. I membri eletti dal Consiglio Comunale restano in carica per la durata di una Legislatura e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali, la prima volta a fine giugno 2020. Per gli altri membri la durata è concordata con il Consiglio direttivo.
  2. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e un Segretario.
  3. La partecipazione al Consiglio direttivo non comporta rimunerazione. Sono riservati eventuali rimborsi spese.

A.b Il Consiglio comunale in occasione delle sue sedute del 3 ottobre 2016 e del 4 ottobre 2016 fino alle 21.30 circa ha trattato la nomina di 5 membri del Consiglio direttivo dell’ente autonomo di diritto comunale LAC Lugano Arte e Cultura, conformemente all’art. 8 dello Statuto omonimo, dando sinceramente “il meglio di sé in tutti sensi” e dimostrando la più totale incompetenza. Ore e ore di vacue discussioni, per giungere al nulla, respingendo (sic!) l’elezione.

B.

Contro questa decisione i ricorrenti insorgono al Consiglio di Stato, chiedendo che la decisione impugnata sia annullata e la causa sia ritornata al Consiglio comunale di Lugano, affinché proceda all’elezione di tre membri del CdA del LAC secondo il sistema della maggioranza relativa.

In diritto:

1.

Il ricorso presentato senza problemi nel termine legale e da cittadini di Lugano, aventi diritto di voto, è ricevibile e va evaso nel merito. Trattandosi di questioni procedurali e urgenti, i ricorrenti hanno presentato immediatamente il ricorso. Si invita a procedere subito allo scambio di allegati così da poter eleggere i due membri elettivi del CdA LAC entro il 31 dicembre 2016.

2.

Il ricorso è già manifestamente fondato per un motivo formale. Un’elezione non può essere respinta. Con la decisione impugnata il CC ha leso l’art. 8 Statuto LAC. Il CC è tenuto a designare i membri che gli incombono e non può respingere alcunché. Anzi, respingendo quelle designazioni, il CC paradossalmente ha rifiutato per l’intera legislatura e con cosa di forza giudicata di impedire a 4 persone di candidarsi per un gremio o addirittura di procedere all’elezione stessa. Tale conclusione è illecita. Il legislativo deve procedervi senza indugiare. Questo basta per accogliere il ricorso, se solo si pensa che un’elezione non può essere respinta e men che meno ci si può rifiutare di entrare in materia (cfr. art. 88 segg. LGC o art. 130 segg. LParl). Il che è ovvio perché è un obbligo legale. Se mai si può rinviare, ma prima o poi bisogna svolgere l’elezione se non si sopprime la norma stessa.

3.

Visto il pasticcio procedurale, che ai cittadini è costato la bellezza di almeno fr. 11’310.- (fr. 130.- per 58 consiglieri comunali presenti per 1.5 sedute), a cui i ricorrenti sperano che i deputati rinuncino per rispetto dei contribuenti (la più grande Città del Cantone?!?!), conviene anche esaminare sin d’ora quanto è successo nelle lunghe ore di vacuo dibattito fino a sé stesso, ove ognuno strillava per conto suo. Per inciso, come se fossero questi le necessità più grandi della cittadinanza…

Occorre premette che la norma di cui all’art. 8 Statuto LAC è già mal impostata. È chiaro che il CdA debba essere composto da 7 a 9 membri (cpv. 1). Fin qui tutto bene.

5 membri devono essere eletti dal CC. Di questi cinque però tre sono diritto (cpv. 2). Qui sta il primo inghippo. Se sono di diritto (disposizione in sé lecita in uno Statuto di un Ente ad hoc) non sono eletti, perché sono persone inserite in virtù della loro funzione e non vi sono più persone disponibili (non si tratta ad esempio di solo “un municipale” che va eletto in forma separata fra i sette). Pertanto, il CC deve nominare soltanto 2 membri che vanno ad affiancare i 3 di diritto, il che fa 5. In tal senso la pretesa del PLR fatta in seduta è pertanto erronea. Altrettanto erronea è stata la votazione finale su quattro persone. Le persone che sono di diritto entrano nel CdA d’ufficio senza nessuna nomina.

Posto questo principio, il CC doveva votare solo su 2 membri e basta. Giunti a questa conclusione intermedia, occorre ora capire il metodo di votazione. Il LAC è senza dubbio un Ente di cui il Comune è parte. In tale evenienza è applicabile l’art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, il quale recita che il Consiglio comunale “nomina a maggioranza semplice i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale”.

Va solo chiarito ora che cosa si intenda per “maggioranza semplice”. È certo che non si tratta di maggioranza assoluta (cfr. art. 88 segg. LGC). Pertanto non ci sono due o più turni di votazione, ma un turno solo che è subito quello decisivo. È pertanto erronea, arbitraria, pasticciata la formula adottata dal CC. Il CC ha di fatto mostruosamente trasformato un’elezione in una votazione. Qui non si trattava di votare su più cose (ossia credito di 100, 50, 20 con votazioni eventuali a cascata), ma di eleggere due persone. Il risultato non può essere respinto (risultato impossibile) come è stato, ma deve esserci un esito.

La norma di LOC (art. 13 cpv. 1 lett. p), frutto di una recente revisione legislativa per opera di Amanda Rückert e cofirmatari, assume chiarezza grazie alla lettura dei verbali e all’intervento di Andrea Giudici (verbale della seduta del 23 settembre, pag. 1406), che dà luce alla cosa, sottolinendo come sia determinante il “sistema maggioritario”, ossia come a essere determinante sia un sistema di voto a un turno solo (maggioranza relativa). Quindi si votano le singole persone e le prime due persone con i voti più alti sono elette. Se l’elezione prevede una parità si rivota solo per i casi di parità e se del caso è la sorte a decidere. Ma una volta di più non può esserci il nulla come risultato ossia respinto. Quanto successo è concettualmente erroneo e frutto di un’interpretazione speciosa. Il tutto è analogo all’elezione del presidente e degli scrutatori, che avviene per l’appunto a maggioranza semplice, ossia subito per maggioranza relativa.

L’art. 61 LOC in questo contesto ha un’applicazione attenuata perché – come si è ripetuto ormai fino allo sfinimento – non può esservi un risultato vuoto o negativo. Tale articolo tratta oltretutto delle votazioni e non delle elezioni, che non sembrano normate. Nessuna legge di organizzazione parlamentare svizzera prevede un numero minimo di voti da conseguire per l’elezione. In questo senso sia la LParl sia la LGC non impongono voti minimi – segnatamente un terzo – da raggiungere per i candidati, ma solo il rispetto del quorum per deliberare. Questo anche per evitare strane strategie (in questo caso operate dal PS) tese ad abbandonare l’aula per “dinamitare” lo scrutinio (standone inizialmente fuori, ma votando contro sul complesso).

Al Consiglio comunale di Lugano nel dispositivo occorre quindi ingiungere la procedura da seguire.

La decisione impugnata è costituita da un esito che va annullato. Eventuali votazioni intermedie non possono essere tenute valide perché frutto di un’operazione procedurale complessiva inscindibile (e sciagurata). Del resto, a un certo punto più nessuno sapeva che cosa faceva e la seduta subiva continue sospensioni. Grazie al filmato di teleticino pubblicato in facebook è stato possibile sincerarsi che il voto era peraltro già viziato in sé, perché il presidente ha ripetuto più volte in maniera disordinata se le schede fossero state distribuite a tutti, mentre già circolava l’urna. Ora, il voto parlamentare prima è contraddistinto dalla distribuzione delle schede alle persone al posto (chi è assente perde il diritto di votare), in seguito le schede sono ritirate e il presidente informa immediatamente sul numero di schede distribuite e ritirate (cfr. art. 90 cpv. 4 LGC). Anche la procedura in tal senso era carente e frutto di insicurezza notevole, quindi vizio insanabile (inoltre i consiglieri non erano edotti che ad esempio uno di questi scrutini intermedi potesse essere decisivo). Invece proprio perché i seggi sono due e identici occorre votare insieme e non un seggio dopo l’altro.

4.

Morale della favola in tutto ciò? Pasticci su pasticci, mancanza di professionalità, improvvisazione, poca serietà e alcun rispetto per i cittadini contribuenti. Per i ricorrenti e per molti altri cittadini, le cui opinioni si sono potute vedere durante la diretta di teleticino su facebook, solo tanta amarezza.

5.

Ne segue che il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la decisione impugnata dichiarata nulla, rispettivamente annullata. Viste le enormi carenze procedurali, le spese per prassi dei tribunali andrebbero poste a carico del Comune di Lugano, da dedurre dai gettoni di presenza che sarebbero da versare ai consiglieri comunali. I cittadini contribuenti, che ricorrono a tutela anche della buona immagine della loro Città, meritano di essere esenti da spese.

Per questi motivi si chiede al Consiglio di Stato di decidere:

  1. Il ricorso è accolto.
  • Di conseguenza la decisione impugnata è nulla subordinatamente annullata.

2. Si ingiunge al Consiglio comunale di Lugano di procedere (se del caso in seduta straordinaria) entro il termine perentorio 30 giorni all’elezione secondo il sistema della maggioranza relativa di due membri del Consiglio di amministrazione del LAC seguendo il presente schema:

A. in via preliminare il CC decide in forma aperta l’eventuale modalità per scrutinio segreto o appello nominale. La proposta che raggiunge più voti è adottata come sistema di voto;

B1. in caso di scrutinio segreto, terminata la discussione: il presidente ordina all’usciere di distribuire le schede, ricordando che occorre essere seduti al proprio posto per ricevere il materiale, in caso contrario il consigliere è escluso dal voto; distribuite le schede, il presidente annuncia immediatamente il numero delle schede distribuite; raccolte le schede, il presidente annuncia immediatamente il numero delle schede rientrate; poi si procede allo spoglio con gli scrutatori a porte chiuse; terminato lo spoglio il presidente dà il risultato, indicando le schede distribuite, le schede rientrate, le bianche, le nulle, informa che sono eletti [candidato eletto più votato] e [candidato eletto meno votato], informa che ha inoltre ottenuto voti [il/i candidati non eletti]”. In caso di parità, solo per gli interessati il voto è ripetuto e in caso di ulteriore parità il presidente procede al sorteggio mediante urna trasparente e pallini.

B2. in caso di appello nominale, terminata la discussione: il presidente chiama al voto tutti i singoli consiglieri, invitandoli a esprimere al massimo due persone. I candidati che raggiungono più voti sono eletti. In caso di parità, solo per gli interessati il voto è ripetuto e in caso di ulteriore parità il presidente procede al sorteggio mediante urna trasparente e pallini.

C. il CC vota in forma aperta sulla verbalizzazione dal seguente tenore: “sono eletti nel Consiglio direttivo dell’ente autonomo di diritto comunale LAC Lugano Arte e Cultura [candidato eletto più votato] e [candidato eletto meno votato].”

  1. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.

Con distinto ossequio.

Ares Bernasconi Patrick Pizzagalli