Di fronte all’audace mossa di Zali – che lascia inerti importanti forze politiche, immerse in uno stato di sbigottita passività – la Destra reagisce, ponendo quella che tra tutte è la domanda essenziale: “Questi provvedimenti servono realmente a qualcosa?” O appartengono a un armamentario di illusionismo politico inteso a condizionare il pubblico?

Cito anche una frase di Pamini, tratta da una mail inviata al suo entourage: “Se vogliamo essere coerentemente i difensori di chi produce lavoro e ricchezza dobbiamo intervenire anche contro queste forme di isteria ambientale (senza naturalmente negare il problema).”

Nella foto di copertina: emergenza smog a Pechino

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Interpellanza ai sensi dell’articolo 97 L sul GC e i rapporti con il CdS (RL 2.4.1.1)
Smog: introduzione del divieto di circolazione per automobili e autofurgoni diesel EURO3 e inferiori sulle strade cantonali e comunali del Sottoceneri dal 31 gennaio 2017 alle ore 00.00

di Paolo Pamini, a nome del gruppo La Destra (AreaLiberale e UDC)

Pamini-333-2-3001. Oggetto dell’interpellanza
Con la presente interpellanza, a nome di AreaLiberale e UDC (gruppo parlamentare La Destra) i sottoscritti pongono al lodevole Consiglio di Stato alcune domande in merito all’introduzione del divieto di circolazione per automobili e autofurgoni diesel EURO3 e inferiori sulle strade cantonali e comunali del Sottoceneri dal 31 gennaio 2017 alle ore 00.00 e gratuità del trasporto pubblico dalle ore 05.00 (inizio servizio).

La notizia di tale ordine da parte della Polizia cantonale, sentito il Dipartimento del territorio, è stata data tramite comunicato stampa del 30 gennaio 2017, pubblicamente accessibile al seguente URL: http://www3.ti.ch/CAN/comunicati/30-01-2017-comunicato-stampa-232363363652.pdf.

2. Domande
Considerata l’attualità di quanto precede ed in applicazione dell’articolo 97 capoverso 4 Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, poiché la presente interpellanza è presentata almeno 10 giorni prima della seduta di Gran Consiglio del 14 febbraio 2017 chiediamo che il lodevole Consiglio di Stato risponda, come è tenuto a fare, in tale seduta stessa. Se lo desidera, giusta l’articolo 97 capoverso 5 Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato il Consiglio di Stato può distribuire in aula ai deputati presenti in forma scritta la sua risposta alle domande che seguono.
Tutto ciò premesso, ci pregiamo chiedere al lodevole Consiglio di Stato quanto segue.

1. Sulla base dei dati storici disponibili, quale quantitativo medio giornaliero e quale percentuale di polveri fini proviene dalle varie tipologie di fonti inquinanti quali (i) traffico, (ii) riscaldamenti, (iii) vento dalla Lombardia, (iv) altre cause?

2. Sulla base dei dati storici disponibili, di quanto diminuisce in termini assoluti e relativi l’emissione giornaliera di polveri fini (i) grazie all’introduzione della limitazione della velocità generalizzata, rispettivamente al divieto di sorpasso per i veicoli pesanti su autostrade e semiautostrade a 80 km/h nonché (ii) grazie al divieto di circolazione per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 e inferiori?

3. A quanto ammonta il costo di un’azione di divieto di circolazione stradale per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 ed inferiori sulle strade cantonali e comunali del Sottoceneri quale quella varata con effetto a decorrere dalle ore 00:00 di martedì 31 gennaio 2017? Si pensi segnatamente al costo di posa della necessaria segnaletica o al costo dell’effettivo di polizia destinato a scopi di informazione, controllo e repressione nel quadro di tale azione, il quale non può pertanto essere impiegato per altri scopi.

4. Il Cantone come garantisce che i possessori ticinesi di veicoli oggetto del divieto siano tempestivamente informati del divieto, considerato che il divieto entra in vigore a meno di 24 ore dal comunicato stampa?

5. Quanti sono i veicoli immatricolati in Ticino e nel Moesano colpiti dal divieto?

6. Il Cantone come intende indennizzare i possessori ticinesi di veicoli oggetto del divieto per la perdita economica da esso causato, in particolare artigiani, liberi professionisti ed imprese di ogni genere che si troveranno impossibilitati ad esercitare liberamente la propria professione malgrado detengano un autoveicolo autorizzato a circolare?

7. Con riferimento alla domanda 6., in quanti franchi svizzeri è stimabile il verosimile esborso a titolo di indennizzo da parte del Cantone?

8. Il Cantone come intende avvisare i conducenti di veicoli oggetto del divieto di circolazione stradale non immatricolati in Ticino, segnatamente provenienti da oltre Gottardo e da oltre confine? Tali conducenti vengono bloccati solo alle uscite autostradali ticinesi (luogo dove per loro inizia l’effetto del divieto) o è prevista qualche misura che non causi un loro viaggio a vuoto di andata e ritorno attraverso l’autostrada?

9. Si consideri un veicolo oggetto di divieto di circolazione sulle strade cantonali e comunali proveniente dall’Italia con destinazione il Sottoceneri (per esempio una località nel Mendrisiotto). Capiamo correttamente che, impossibilitato dal parcheggiare in Svizzera nei pressi del confine a causa del divieto di abbandonare l’autostrada, tale conducente potrebbe inquinare tutto il Sottoceneri percorrendo l’autostrada fino a Giubiasco, per poi recarsi al luogo di destinazione tramite il mezzo pubblico gratuito?

10. Il Cantone quali misure intende promuovere per garantire che tutti i veicoli oggetto di divieto provenienti dall’Italia vengano bloccati? Un tale blocco sarebbe infatti necessario per non discriminare i proprietari ticinesi (in primis artigiani ed imprese ticinesi) di veicoli oggetto di divieto. Al contempo il tessuto economico cantonale necessita di una fluidità del traffico frontaliero in entrata nel Cantone il mattino.

11. Secondo il Cantone, dove dovrebbero parcheggiare i veicoli oggetto di divieto fermati in dogana o alle uscite autostradali che intendono usufruire dei mezzi pubblici per non inquinare? Chi paga i costi del loro parcheggio?

12. Perché, nel Decreto esecutivo del 23 novembre 2016 concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto (RL 9.2.1.8), all’articolo 8 il Cantone non prevede eccezioni per i veicoli prioritari in servizio d’urgenza (polizia, pompieri, ambulanze, stato maggiore di condotta) oggetto del divieto di circolazione stradale ai sensi dell’articolo 2 lettera c) numero 3, ossia con motori diesel EURO 3 e inferiori?

13. Quanti sono i veicoli immatricolati in Ticino oggetto del presente divieto di circolazione stradale che possono essere impiegati in servizio d’urgenza? Quanti veicoli sono nel complesso immatricolati in Ticino che possono essere impiegati in servizio d’urgenza?

14. Perché il Cantone ritiene che anche le auto elettriche debbano sottostare ad una limitazione generalizzata della velocità a 80 km/h su autostrade e semiautostrade, benché non emettano alcuna polvere fine?

15. A quali norme e quali controlli sono sottoposti o possono essere sottoposti i TIR in transito attraverso il Ticino provenienti dall’estero, in particolare da Paesi dell’est Europa (Polonia, Romania, Cechia,…) che rischiano di emettere un quantitativo di polveri fini ben superiore a quello del traffico locale?

Paolo Pamini, primo firmatario

Lara Filippini, Tiziano Galeazzi, Sergio Morisoli, Gabriele Pinoja