Questo articolo esprime opinioni molto critiche sulle ARP, sulle quali la redazione non si pronuncia. Ma Ticinolive darà spazio ad eventuali repliche, senza alcun problema.

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2018

Le ARP (Autorità Regionali di Protezione) sono pressoché sconosciute ai più, tant’è che in diversi mi hanno chiesto che cosa fossero le ARP e quale fosse il loro compito.

Già il fatto che in pratica solo chi si è trovato ad aver a che fare con loro sa cosa siano è un loro punto di forza poiché, a parte di qualche sporadico caso di malandazzo venuto alla luce per il tramite dei media, in pratica nessuno ne parla e agiscono indisturbate nel perfetto oblio dell’opinione pubblica. Non essendo molto conosciuto il loro modus operandi chi per la prima volta si trova ad avere a che fare con loro rimane vittima a causa della fiducia che sul principio si concede, come pure dell’ignoranza della materia, purtroppo dopo, quando ci si accorge di cosa significa una curatela è tardi ed è dura liberarsene.

Riassumendo in poche parole le cause principale del loro potere sono l’ignoranza e l’indifferenza.

È opinione comunemente diffusa che le ARP intervengano in pratica solo nei casi di figli contesi o di incapacità di gestirli (almeno secondo le ARP) da parte dei genitori e qui l’opinione comune è che hanno fatto bene a toglierli per questo o quel motivo, opinione che ci si crea senza conoscere realmente la storia e rafforzata dalla convinzione che quanto fatto dalle ARP sia tutto giusto, o quasi.
L’agire improprio in questo settore molto delicato è quello che sporadicamente assurge agli onori della cronaca,

Oltre che quanto poc’anzi accennato le ARP però si occupano anche degli adulti e questo ambito è quello più sconosciuto ma è quello in cui ci sono più casi di curatela.

Bisogna tener presente che il Codice Civile all’art. 390 prevede che la curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.

Per persone a lui vicine si intendono: genitori, figli, il coniuge, il partner registrato, il convivente, persone legate strettamente da parentela o amicizia, il curatore, il medico, l’assistente sociale, la persona di fiducia (art. 432 CC) il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell’interessato, in pratica la quasi totalità delle persone con cui intrattenete relazioni sociali.

Spesso e volentieri sono gli assistenti sociali dei comuni, in presenza di casi con difficoltà economiche, a proporre di richiederla quale aiuto, omettendo di spiegare esattamente quali siano le conseguenze che comporta l’istituzione della curatela. Spesso e volentieri la persona in difficoltà economica la richiede pensando che sia l’ARP ad aiutarlo economicamente.

Da tener presente che medici e assistenti sociali hanno in pratica l’obbligo di segnalazione.

Il classico caso in presenza di adulti in difficoltà economiche o di anziani con scemate condizioni cognitive è quello della combinazione della curatela di rappresentanza con quella amministrativa (art. 394 e 395 CC)  che comporta l’amministrazione dei beni da parte del curatore con la conseguenza che il curatelato si ritrova a non più poter disporre della propria sostanza, in particolare egli non può più disporre della totalità delle proprie entrate.
In pratica il curatore si occupa dei pagamenti per conto del curatelato e sulla base della rimanente disponibilità, dedotto un risparmio ed un eventuale importo destinato ad un risanamento della situazione debitoria, decide lo “spillatico” mensile che a dipendenza dei casi può essere messo a disposizione anche settimanalmente sull’unico conto al quale il curatelato avrà accesso. Nei casi estremi può essere applicata una curatela generale (art. 398 CC) con privazione dei diritti civili, ossia impossibilità a contrarre obbligazioni.

Oltre alle chiare implicazioni di carattere economico che concernono il curatelato vi sono pure delle conseguenze per i congiunti in quanto non avranno alcun diritto di avere informazioni di carattere economico sulla sostanza del curatelato, quindi il figlio, il coniuge, i genitori non possono essere informati né dal curatore né dall’ARP in quanto l’unico a cui verrà sottoposta annualmente la situazione economica è il curatelato medesimo il quale, mediante firma, attesterà di averne preso conoscenza.

Non ben si comprende nel caso di persone con ridotte capacità cognitive, se comprendono il rendiconto sottopostogli da firmare e quale valore può avere una simile firma, in pratica sono in balia al curatore e all’ARP.

Tanto per rendere l’idea di cosa può succedere poiché legale, è un caso realmente accaduto, ad un anziano sotto curatela è stata venduta la casa senza informarne gli eredi e questi l’hanno saputo solo quando l’anziano è venuto a mancare.

In pratica se siete anziani con problemi di lucidità mentale o avete genitori in queste condizioni potreste trovarveli con una curatela senza che voi lo sappiate, come pure se voi stessi siete in difficoltà economiche e vi rivolgete all’amico assistente sociale del comune vi potete trovare sotto curatela, per questo bisogna temerle poiché potrebbe toccare a chiunque, me compreso, ti trovarsi sotto curata.

Per gli anziani esiste la possibilità del “mandato precauzionale” ma anche in questo caso ci sarà l’ARP di mezzo.

Orlando De Maria