INTERROGAZIONE AL CONSIGLIO DI STATO

L’articolo 66a del Codice Penale Svizzero (CPS) frutto dell’applicazione dell’iniziativa popolare “Rinvio dei criminali stranieri”, approvata da Popolo e Cantoni, esige che gli stranieri che hanno commesso un reato o un delitto penale debbano essere automaticamente espulsi dal territorio svizzero per decisione di un tribunale elvetico. Quest’ultimo non può rinunciare a tale espulsione se non in casi assolutamente eccezionali.

A questo proposito, ci permettiamo di chiedere al Lodevole Consiglio di Stato:

1. Quanti delitti penali (riferiti all’articolo 66a CPS) sono stati commessi nel nostro Cantone da cittadini stranieri, dall’entrata in vigore della nuova legge federale?
2. Quanti di questi delitti penali sono stati oggetto di un giudizio da parte del tribunale?
3 . In quanti casi giudicati non è stata applicata l’espulsione? E quanti sono stati negli ultimi 12 mesi?
4. Per quale motivo non sono stati espulsi?
5. In quanti casi dopo l’entrata in vigore dell’art 66a bis CPS è stata chiesta un’espulsione facoltativa?
6. In quanti casi i nostri tribunali hanno pronunciato un’espulsione facoltativa?
7. Chi ha la competenza di decidere che un’espulsione facoltativa debba essere richiesta? Esistono delle direttive a tale proposito? Chi esercita l’alta sorveglianza in merito?
8. Quale prassi è in vigore nel nostro Cantone inerente alla durata d’espulsione ordinaria? Tempistica e modalità compresa.
9. Il Consiglio di Stato condivide il parere che ogni atto penale iscritto nell’articolo 66a cpv1 CPS debba essere obbligatoriamente giudicato da un Tribunale al fine di ossequiare il volere del Popolo sovrano e rispettivamente del Legislatore?
10. Il Consiglio di Stato ritiene che la pratica in vigore sia appropriata per realizzare la volontà del Popolo sovrano e del Legislatore espressa nell’articolo 66° CPS?

Tiziano Galeazzi, UDC (primo firmatario)
Sergio Morisoli, AL/UDC (capogruppo)
Lara Filippini, UDC
Paolo Pamini, AL/UDC
Andrea Giudici, PLRT