… ma se la prende un po’ anche con gli altri, “idolatri”

Autodeterminazione, un no tra due fuochi? (titolo originale)

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il testo non impegna il portale, che tuttavia rimane aperto anche alle posizioni del NO.

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Il prossimo 25 novembre saremo chiamati a esprimerci sull’iniziativa per l’autodeterminazione, un oggetto la cui complessità,  va riconosciuto, non è sempre stato compensata dal consistente numero di contributi apparsi al riguardo. Se a un estremo assistiamo a una retorica, rozza e grossolana, d’incondizionato rigetto del diritto internazionale; dall’altro possiamo riscontrare, se non un’idolatria di qualsivoglia trattato stipulato dalla Svizzera, una chiusura comunque di fondo rispetto alla questione sollevata dall’UDC. Epperò, seppure in modo pericoloso, imprudente e approssimativo, quest’ultimo evoca un principio ormai legittimo, quello della sovranità nazionale, sul quale la sinistra non può esimersi almeno dall’entrare in materia, se non vuole lasciare campo libero alle destre. In quest’ottica sento perciò il bisogno di denunciare le pesanti contraddizioni della modifica proposta, cercando però di non banalizzarne la portata.

L’iniziativa mira a consacrare il primato della Costituzione rispetto al diritto internazionale, fatte salve le sue disposizioni cogenti. Nei casi di conflitto, la Confederazione dovrebbe provvedere a rinegoziare il trattati litigioso o, se necessario, a denunciarlo. Alla prassi attuale, non sempre esauriente, ma volutamente pragmatica e flessibile, l’UDC intende sostituire uno schematico automatismo, volto a restringere il margine di manovra ora riconosciuto alle autorità federali. Giova infatti ricordare che, alla regola secondo cui la Svizzera ossequiare gli obblighi internazionali, il nostro prevede già alcune eccezioni. Secondo una costante giurisprudenza del TF, se il Parlamento adotta deliberatamente una legge contraria al diritto internazionale, sarà un tale atto ad avere la precedenza, a condizione di rispettare le garanzie della CEDU (sentenza Schubert e PKK). Un compromesso che, conciliando una preminenza del diritto internazionale con una necessaria sovranità nazionale, consente al nostro Paese di mantenere salde le sue importanti relazioni estere, senza per questo impedirgli di esercitare le sue prerogative politiche, in casi eccezionali anche contrastando gli accordi sottoscritti.

Con la sua campagna, l’UDC sembra dimenticare inoltre il carattere volontario del diritto internazionale, la cui validità dipende, prima ancora che dal suo rango, dall’intenzione politica di aderirvi. Non v’è alcun dubbio che i trattati, in quanto prodotto dei rapporti di forza tra gli Stati, possano assumere contenuti anche contestabili. Ben lungi dal poterlo negare, dobbiamo però respingere la tesi dell’imposizione coercitiva degli accordi internazionali, la cui procedura di approvazione, oltretutto, si accosta a quella delle stesse leggi federali, compresa dell’assoggettamento a referendum facoltativo. La drasticità dell’iniziativa andrebbe così a compromettere la stabilità delle nostre relazioni con gli altri paesi, verso i quali la Confederazione dovrebbe tenere invece un profilo negoziale affidabile. In questo senso, essa metterebbe a repentaglio anche una serie di trattati, andando incontro a imprevedibili ripercussioni sociali ed economiche: basti pensare alle numerose convenzioni emanate dall’Organizzazione internazionale del lavoro, ma anche da quelle stipulate con l’Organizzazione mondiale del commercio. A tale proposito bisogna chiarire che, in caso di accettazione della modifica costituzionale, non sussiste soltanto il rischio di dovere denunciare determinati accordi, ma anche quello di perdere le garanzie da essi sancite, le quali potrebbero venire meno in assenza di una giurisdizione internazionale.

Questo problema andrebbe a investire specialmente il sistema della CEDU, il quale prevede la possibilità di ricorrere alla Corte EDU, una volta esaurite le vie legali interne, in caso di violazione dei diritti umani. Non a caso, l’attuazione delle sue sentenze si vedrebbe chiaramente ostacolata da norme costituzionali contrarie alla CEDU, ma alle quali le autorità giudiziarie dovrebbero dare la precedenza. In presenza di un conflitto sistematico con la CEDU, il meccanismo dell’iniziativa avrebbe quale conseguenza inevitabile una denuncia del trattato in questione, ciò che sarebbe grave per diversi motivi. Seppure non entrando nel campo dei diritti sociali, la giurisprudenza della Corte ha permesso di risolvere molte controversie delicate, altrimenti lasciate a un giudizio definitivo del TF. Oltre a ciò, la stessa ha contribuito a influenzare positivamente il diritto svizzero, come nell’ambito della procedura amministrativa, della parità tra i sessi, delle espulsioni arbitrarie e delle libertà democratiche. La CEDU costituisce perciò  un mezzo di protezione supplementare che, seppure limitato alle libertà individuali, molte delle quali sono state comunque rivendicate dallo stesso movimento operaio, assolve una funzione giuridica senza dubbio meritevole di essere salvaguardata.

Ciò vale a maggior ragione in Svizzera, dove non essendo previsto alcun controllo di costituzionalità della legislazione nazionale (art. 190 Cst.), la Corte EDU può considerarsi nei fatti l’ultimo argine al potere dell’Assemblea federale, escluso chiaramente il referendum. Una situazione già di per sé criticabile che, contestualmente a una denuncia della CEDU, non potrebbe che rendere ancora più pericolosa un’applicazione dell’iniziativa. A rischio vi sono infatti le fondamenta stesse di uno Stato di diritto, poiché serve a poco sbandierare i diritti fondamentali già sanciti dalla nostra Costituzione, quando ci si dimentica di precisare che il Parlamento si ritroverebbe nella condizione di poterli violare impunemente. Anche per questo andrebbe rilanciato un dibattito sulla necessità di instituire una Corte costituzionale, ciò che tuttavia, per affermare realmente il primato della Costituzione, l’UDC si guarda bene dal fare.

Senza volermi dilungare sul testo costituzionale, a sua volta non esente da contraddizioni interne, per quanto concerne ad esempio l’automatismo nella denuncia, la validità dei trattati assoggettati a referendum e il rango della legislazione federale, saranno pertanto queste le ragioni che, il prossimo 25 novembre, mi spingeranno a esprimere un chiaro NO all’iniziativa per l’autodeterminazione.

Edoardo Cappelletti
Membro di Direzione del Partito Comunista, giurista