Michele Rossi è stato candidato al Consiglio di Stato sulla lista PPD 2019, con Zumthor e Frapolli, in competizione con i favoriti Beltraminelli (uscente) e De Rosa (sfidante). È noto per essere un appassionato sostenitore dell’Unione europea (e relativo accordo quadro). In questo egli si trova in chiara sintonia con la linea del Partito liberale.

L’avvocato Rossi è stato membro della delegazione che ha negoziato con l’UE la libera circolazione delle persone. È docente di diritto internazionale alla SUPSI e all’Università dell’Insubria.

Ticinolive voterà Sì alla disdetta della libera circolazione, poiché i danni che essa ha causato al Ticino sono sotto gli occhi di tutti.

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Opinione Liberale  Michele Rossi, in questa fase che definirei ancora “preliminare” della campagna, si è già iniziato a parlare, almeno sporadicamente, di alcuni aspetti importanti dell’oggetto in votazione. Ad esempio non è a tutti chiaro su cosa andremo effettivamente a votare.

Il testo in votazione in prima battuta istituisce un obbligo per il Consiglio federale di negoziare con l’UE entro 12 mesi la cessazione della libera circolazione delle persone. Se questo obiettivo non venisse raggiunto il Consiglio federale è tenuto a disdire l’accordo bilaterale in questione.

Quindi stiamo parlando della disdetta dell’accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone?

Sì, ma per capire le conseguenze di una tale disdetta vanno considerate tutte le regole del gioco. In effetti l’articolo 25 cpv. 4 dell’accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone prevede che, in caso di disdetta, cadrebbero anche gli altri accordi bilaterali conclusi nel 1999. Detto altrimenti, la caduta di un accordo implica la caduta degli altri.

Si sta riferendo alla famosa clausola ghigliottina? C’è chi sostiene che l’UE non ha interesse ad invocarla…

La clausola ghigliottina è proprio l’articolo 25 cpv. 4 dell’accordo bilaterale che ho appena citato. Ora, l’applicazione di tale articolo (e quindi della clausola ghigliottina) non dipende da ulteriori atti formali da parte dell’UE. Si tratta di una conseguenza giuridica e automatica già prevista. Gli effetti di questa clausola sono già chiaramente definiti e la clausola, per la sua applicazione concreta, non deve essere invocata da nessuno. È già attiva essendo parte integrante dell’accordo firmato dalle parti.

Ci sta dicendo che il voto di maggio riguarda, automaticamente, tutti gli accordi bilaterali conclusi nel 1999?

Esattamente. Inoltre anche se i bilaterali bis (quelli conclusi successivamente, nel 2004), a differenza del primo pacchetto di accordi, non sono formalmente vincolati da alcuna clausola ghigliottina, cadrebbe anche la partecipazione della Svizzera al sistema di Schengen e a quello di Dublino, essendo la libera circolazione il pilastro su cui poggia questa nostra  collaborazione.

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Articolo 121b   Immigrazione senza libera circolazione delle persone

1. La Svizzera disciplina autonomamente l’immigrazione degli stranieri.
2. Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi internazionali che accordino una
libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.
3. I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati o estesi in modo tale da
contraddire ai capoversi 1 e 2.

Articolo 197 n. 12   Disposizione transitoria dell’art. 121b (Immigrazione senza libera circolazione delle persone)

1. Occorre condurre negoziati affinché l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall’accettazione dell’articolo 121b da parte del Popolo e dei Cantoni.
2. Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia l’Accordo di cui al capoverso 1.

da Opinione Liberale per gentile concessione