Questo non è un articolo ma l’estratto di un testo ufficiale. Descrive i compiti e i poteri del Consiglio della Magistratura.

Da tale Consiglio è partito il preavviso – sui procuratori da confermare o da bocciare – diretto alla Commissione giustizia del Gran Consiglio, il quale per legge è autorità di nomina.

Sui media, grandi e piccoli, e sui “social” imperversa la bagarre e il Consiglio  della Magistratura è stato bersaglio di aspre critiche.

A nostro avviso è importante – prima di lanciarsi nella mischia in favore degli uni o degli altri – conoscere i testi e le regole.

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Consiglio della Magistratura

Al Consiglio della magistratura è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle altre persone che svolgono funzioni giudiziarie a tempo parziale.

La sua sede è a Lugano.

I compiti del Consiglio della magistratura sono:

l’esame del funzionamento della giustizia, con la presentazione di un rapporto annuale al Consiglio di Stato (che lo pubblica nei suoi rendiconti);

la segnalazione al Dipartimento delle istituzioni di eventuali problemi organizzativi;

l’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati;

l’esonero dei magistrati quando per malattia o per altre cause non possono adempiere convenientemente i doveri della carica.

Il Consiglio della magistratura deve in ogni caso rispettare l’autonomia dei magistrati nelle loro decisioni. Non gli è perciò consentito d’interferire nelle cause giudiziarie.

Il diritto disciplinare si prefigge di salvaguardare il buon funzionamento e l’immagine della giustizia. Un intervento di natura disciplinare nei confronti dei magistrati presuppone quindi un’inadempienza nell’esercizio della funzione o un comportamento offensivo della dignità della magistratura.

Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio o su segnalazione scritta e motivata di un’autorità o di un terzo.

Le sanzioni che il Consiglio della magistratura può infliggere ai magistrati sono l’ammonimento, la multa fino a fr. 10’000.-, la sospensione fino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l’onorario e la destituzione.

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Dalla Legge sull’organizzazione giudiziaria (10 maggio 2006)

Art. 7  La Commissione giustizia e diritti trasmette al Gran Consiglio, almeno 12 giorni prima dell’elezione, un rapporto comprendente:

a) il preavviso del Consiglio della magistratura sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza;

b) l’elenco dei candidati;

c) il preavviso della Commissione d’esperti sulle nuove candidature;

d) copia degli eventuali rapporti con il Consiglio della magistratura, allestiti nel corso del precedente periodo di nomina, relativi a sanzioni pronunciate contro i candidati in carica;

e) le sue proposte di elezione.