Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo atto parlamentare.

Iniziativa legislativa elaborata
“Per un accesso più democratico alle commissioni (e alle informazioni)”

È un dato di fatto che i lavori parlamentari, a differenza di quella che potrebbe essere l’opinione comune, non avvengono nell’aula del Gran Consiglio, bensì nell’ambito delle varie Commissioni.

È nelle Commissioni che si svolgono le discussioni, le audizioni, gli approfondimenti; sulla base di ciò, dalle Commissioni escono i rapporti, ed è esclusivamente sui rapporti che noi poi in aula possiamo esprimere il nostro voto. Chi non fa parte di un gruppo, non ha accesso alle discussioni, audizioni, approfondimenti ecc. (invece i membri di un gruppo sì, anche se per via indiretta attraverso i resoconti di chi fa parte della commissione).

Insomma, tutta una serie di informazioni sono precluse a una parte dei membri democraticamente eletti del nostro Parlamento. Deputate e deputati che però sono comunque chiamati a formarsi un’opinione e a votare sulle trattande all’ordine del giorno – alla stessa stregua delle colleghe e colleghi che, invece, fanno parte di un gruppo e hanno accesso (diretto o indiretto) alle informazioni maturate in seno alle commissioni.

Siamo convinte che la mens del legislatore non possa essere quella di desiderare di avere una parte dei componenti del Gran Consiglio chiamata a deliberare, per così dire, alla cieca. E, di sicuro, questa situazione non è nell’interesse delle elettrici e degli elettori.

Al fine di consentire una più corretta partecipazione ai lavori parlamentari anche delle liste che hanno meno di 5 deputate/i, si propone di aggiungere la possibilità – oltre all’adesione a un gruppo esistente – di formare un gruppo ad hoc, sommando per così dire le forze delle liste con meno di 5 eletti fino al raggiungimento del numero minimo richiesto.

Nella seduta costitutiva dell’attuale legislatura (2 maggio 2019) era stata avanzata la richiesta di attribuzione supplementare di un seggio nelle commissioni tematiche ai deputati non facenti gruppo, ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio, ma tale richiesta non era stata accolta dalla maggioranza.

Di conseguenza, si propone la seguente modifica:

Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
del 24 febbraio 2015

Liste con meno di 5 eletti

Art. 13

1 I deputati appartenenti a liste con meno di 5 eletti possono aderire a un gruppo ai sensi dell’art. 12 con il consenso di quest’ultimo oppure possono formare un gruppo a sé stante, unendo due o più liste.

2 L’adesione e l’unione sono ammesse è ammessa a condizione che avvenga per tutti i deputati eletti su una stessa lista.

3 L’adesione e l’unione devono essere comunicate deve essere comunicata ai Servizi del Gran Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta costitutiva.

4 L’adesione non modifica la ripartizione dei seggi nelle Commissioni, per la quale sono conteggiati soltanto i deputati eletti sulla lista formante gruppo.

Con ossequio,

Tamara Merlo,

Massimiliano Ay, Claudia Crivelli Barella, Lea Ferrari, Maristella Patuzzi, Andrea Stephani