Il Consiglio federale propone di estendere la giurisdizione federale

Tutto sommato la disposizione penale contro il crimine organizzato ha dato buoni risultati e non necessita di revisione. Pare tuttavia opportuno estendere la giurisdizione federale per ovviare ai problemi riscontrati nella lotta contro forme di criminalità organizzata che non adempiono i requisiti di tale normativa. È quanto propone il Consiglio federale in un rapporto pubblicato venerdì.

La disposizione penale in materia di criminalità organizzata (art. 260ter CP), introdotta nel 1994, si è dimostrata valida, consentendo 38 condanne fino alla fine del 2007. Priva di vizi o lacune, costituisce un compromesso ben equilibrato nella delicata questione dell’anticipazione della punibilità. Nel rapporto stilato in risposta a vari interventi parlamentari, il Consiglio federale giunge alla conclusione che non s’impone alcuna modifica della normativa vigente.

Problemi di natura pratica
Le difficoltà incontrate nel combattere forme di criminalità organizzata che non riuniscono (integralmente) le caratteristiche dell’organizzazione criminale definite all’articolo 260ter CP non sono riconducibili in primo luogo a una definizione inadeguata nelle disposizioni penali esistenti. Difatti le azioni illegali di animalisti militanti, che hanno dato spunto agli interventi parlamentari e al conseguente rapporto del Consiglio federale, sono ad esempio punibili in base alle fattispecie della coazione (art. 181 CP) e della minaccia (art. 180 CP). La difficoltà di una lotta tempestiva, integrale, efficace e continua contro queste forme di criminalità risiede piuttosto nell’incerta attribuzione di tali casi alla giurisdizione federale o cantonale.

Richiesto il parere dei Cantoni
Ecco perché il Consiglio federale intende estendere la giurisdizione federale esistente anche alle associazioni criminali che non raggiungono la soglia definita all’articolo 260ter CP. La soluzione proposta è sintonizzata sulla giurisdizione federale facoltativa applicabile in caso di criminalità economica. L’attribuzione della procedura penale al Ministero pubblico della Confederazione presuppone in particolare che i reati siano stati commessi prevalentemente all’estero o in vari Cantoni (senza base geografica evidente) e che nessun’autorità inquirente cantonale abbia già assunto il caso. Non rientrerebbero nella nuova giurisdizione federale i reati semplici commessi in banda (ad es. da gruppi di delinquenti itineranti o «seriali»). Poiché l’estensione ipotizzata della giurisdizione federale comporterebbe ripercussioni dirette per i Cantoni, il Consiglio federale consulterà la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) prima di allestire un progetto di legge.