Secondo la sentenza del 12 dicembre emessa dal Tribunale federale il cantone Ticino dovrà restituire ai coniugi luganesi quanto incassato a titolo di imposta immobiliare dalla Fondazione tra il 1997 e il 2000. Lo stesso effetto deve essere applicato per il canton Svitto le cui tassazioni tra il 1997 e il 2002 vengono cosi annullate. Si chiude così una vicenda che aveva fatto scorrere fiumi d’inchiostro e portato all’esautorazione parziale dell’allora direttrice del DFE Marina Masoni.
Il fisco – come scrive stamani il CdT – chiedeva di poter effettuare riprese sui cosiddetti “lavori in corso” relativi all’attività professionale dei coniugi Masoni, vale a dire su quelle prestazioni non ancora conteggiate cui viene comunque riconosciuto un valore economico. Tale richiesta è stata ritenuta infondata dalla Corte federale. Le spese giudiziarie, pari a 8.000 franchi, sono state poste a carico dello Stato.
Il Tribunale federale ha inoltre respinto anche l’istanza dei coniugi Masoni i quali chiedevano che l’ammontare delle loro entrate e della loro sostanza venisse constatato senza tener conto dei fattori fiscali di Villalta e di quanto guadagnato tramite la cessione dei crediti alla Fondazione.
Le spese giudiziarie dovranno pari a 7.000 franchi a carico dei ricorrenti.
Le sentenze non si commentano, ma purtroppo si eseguono, afferma al Corriere del Ticino Franco Masoni . “Questa, per una parte dà ragione ai contribuenti, togliendo una tassazione speciale sulle asserite riserve dei “lavori in corso”. Invece, per quanto concerne la fondazione Villalta, ritiene di mantenere la tassazione per trasparenza. La sentenza è anche molto misurata nelle conseguenze di ripetibili. Non appare altrettanto profonda nell’esame delle eccezioni dei ricorrenti e della loro fiducia tradita, per una fondazione accettata così come era stata presentata, tassata per vent’anni limitatamente agli immobili in Ticino, ed improvvisamente per un cambiamento d’avviso del fisco, tassata per trasparenza, imponendo ai fondatori elementi della fondazione. Tanto più che il cambiamento fu deciso dalla direzione stessa del fisco, quando essa, allora a nostra insaputa, era in grave conflitto con la direttrice del dipartimento. Questa eccezione – afferma ancora Franco Masoni al CdT – di mancata ricusa per quel conflitto viene dal Tribunale federale ritenuta importante, ma non viene esaminata poiché presentata solo in sede di Camera tributaria: non vedendo che in precedenza né la partecipazione diretta della direzione alla decisione né i motivi di ricusa erano già noti. Questi e altri punti che giustificherebbero una revisione, il cui accoglimento è sempre molto difficile, verranno attentamente esaminati dal contribuente, prima di decidere se far luogo a tale domanda”.