Il prossimo 1. aprile entrerà in vigore la quarta revisione della Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), che prevede dei cambiamenti soprattutto per quanto riguarda la durata massima del numero di indennità, nonché i periodi di attesa (periodi di carenza da scontare prima di iniziare a percepire le indennità). Le principali restrizioni toccheranno le categorie dei giovani alla ricerca del primo impiego e dei disoccupati di lunga durata.

Per evitare di indebolire l’intervento pubblico a sostegno di queste categorie, in un Cantone come il Ticino più colpito di altri dalla disoccupazione, il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio che propone una revisione parziale della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), che prevede in particolare:

Sostegno al collocamento per giovani al termine di una formazione, soggetti al periodo d’attesa speciale LADI

Il Consiglio di Stato ritiene opportuno proporre l’introduzione di una nuova disposizione che sancisca la possibilità di finanziare, a livello cantonale, l’organizzazione di corsi di sostegno alla ricerca dell’impiego durante il periodo di carenza di quasi 6 mesi e dunque crei la base per intervenire già nei primi mesi di disoccupazione. Tale sostegno al collocamento permetterebbe a questo specifico pubblico di muoversi più consapevolmente, più attivamente e con maggior efficacia nel mercato del lavoro sin dall’annuncio presso gli uffici di collocamento e magari di trovare un impiego ancora prima della nascita del diritto alle indennità. Oppure, in alternativa, di trovare un posto dove svolgere un periodo di pratica professionale per favorire una prima esperienza lavorativa, che garantirebbe anche un’entrata finanziaria. Infatti, per la partecipazione a questo provvedimento del mercato del lavoro, la LADI prevede il versamento di un’indennità giornaliera minima di 102 franchi.
Sostegno al collocamento per persone in cerca d’impiego al termine del diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione LADI

Allo scopo di continuare ad offrire un sostegno nell’organizzazione della ricerca di un impiego anche a chi giunge a fine diritto delle indennità, si propone di introdurre la possibilità del finanziamento delle spese d’organizzazione di corsi di sostegno alla ricerca dell’impiego per questo particolare gruppo di disoccupati.

Sostegno all’autoimprenditorialità
Attualmente le prestazioni a sostegno dell’autoimprenditorialità non sono accessibili nella stessa misura a chi ha diritto a prestazioni della LADI e alle persone che non sono disoccupate. Per queste ultime, che dal 2008 beneficiano delle altre misure di sostegno previste dall’attuale art. 6 L-rilocc, non è possibile prendere a carico i costi concernenti corsi di formazione per mettersi in proprio, previsti invece per le persone disoccupate. Le formazioni normalmente proposte concernono i principi base della gestione aziendale e permettono la redazione di un business plan sotto la guida di consulenti aziendali sperimentati. Non si tratta di formazioni di lunga durata o di -3- base.

Tuttavia, favoriscono una corretta progettazione e impostazione dei progetti dei nuovi imprenditori. Considerata l’importanza e le implicazioni finanziare per il singolo che decide di avviare un’attività indipendente, si ritiene opportuno – grazie all’introduzione del principio della possibilità di finanziare i costi di partecipazione nella norma dedicata agli incentivi per nuove attività indipendenti – di permettere anche alle persone senza diritto alle indennità di disoccupazione LADI di beneficiare delle proposte di sostegno poc’anzi indicate. Con questa modifica le persone che si accingono ad avviare una nuova attività indipendente beneficeranno dello stesso supporto formativo, indipendentemente dal fatto di potere beneficiare delle indennità LADI.