Per proteggere meglio i minori nonché le persone molto malate e anziane da autori con precedenti penali specifici s’intendono ampliare diversi aspetti dell’attuale interdizione penale dell’esercizio di una professione e completarla con un’interdizione di intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica. Tali interdizioni andranno attuate creando un estratto specifico del casellario giudiziale per privati. Mercoledì il Consiglio federale ha posto in consultazione il pertinente progetto.

Il progetto è riconducibile alla mozione «Rafforzare il diritto penale per prevenire la pedocriminalità e altri reati» (08.3373) che chiede di ridefinire l’attuale interdizione dell’esercizio di una professione ai sensi dell’articolo 67 e 67a del Codice penale. A tal fine il Consiglio federale propone una modifica della Costituzione federale nonché del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile. Il progetto verte principalmente sull’introduzione di una nuova interdizione che include sia le attività professionali sia anche quelle extraprofessionali come pure una nuova interdizione di intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica.

Interdizione inasprita rispetto a quella attuale
La nuova interdizione di esercitare un’attività risulterà inasprita rispetto all’attuale interdizione dell’esercizio di una professione. Oggigiorno il giudice penale può interdire soltanto l’esercizio di un’attività professionale. In avvenire sarà invece possibile vietare anche attività extraprofessionali svolte in seno a un’associazione o ad altre organizzazioni. Inoltre attualmente l’interdizione di esercitare un’attività professionale può essere inflitta soltanto se è stato commesso un reato nell’esercizio di tale attività. Di conseguenza, in virtù del diritto penale vigente, non è possibile pronunciare un’interdizione di esercitare la professione di insegnante di scuola elementare nei confronti di una persona che ha commesso abusi sessuali su bambini durante il tempo libero. In futuro invece si potrà vietare di esercitare un’attività professionale anche per reati contro minori o altre persone particolarmente vulnerabili non commessi nell’esercizio di tale attività professionale. Oltre per i bambini e gli adolescenti, anche per le persone molto malate o anziane, che non sono in grado di gestire la propria vita senza l’assistenza di terzi, sussiste un rapporto di dipendenza particolare tra tali persone e chi le accudisce.

Infine, per determinati reati sessuali commessi su bambini e adolescenti d’età inferiore ai 18 anni,  l’interdizione di esercitare un’attività professionale andrà in futuro obbligatoriamente pronunciata anche se, nel caso specifico, l’autore beneficia di una prognosi favorevole. I genitori che affidano i loro figli a terzi devono poter avere la certezza che non si tratterà di persone con precedenti specifici a occuparsene.

La nuova interdizione di esercitare un’attività viene completata con un’interdizione di intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica. In tal modo si possono impedire quei contatti di cui altrimenti l’autore potrebbe abusare per commettere nuovi reati o tutelare possibili vittime dalla violenza domestica o dallo stalking.

Estratto specifico del casellario giudiziale
e interdizioni di esercitare un’attività vanno applicate primariamente mediante un estratto specifico del casellario giudiziale per privati. Tale estratto dovrà sempre essere chiesto prima di impiegare una persona per svolgere un’attività professionale o extraprofessionale implicante il contatto con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili. Uno straniero sarà tenuto a produrre un documento equivalente del suo Paese d’origine. Nell’ambito del presente progetto viene altresì proposta una nuova norma costituzionale che consente alla Confederazione di disciplinare tale materia nel modo più ampio possibile. Tale norma conferisce alla Confederazione la competenza di emanare disposizioni volte a proteggere i minori, gli adolescenti e le altre persone particolarmente vulnerabili contro determinati reati.