Chi bacia sulla bocca una bambina di 10 anni si rende colpevole di molestia sessuale e non di un atto sessuale con fanciulli: lo ha stabilito il Tribunale federale, chiamato a giudicare il caso di un argoviese di 30 anni che nel 2008 si era permesso di abbracciare una ragazzina incontrata nell’ascensore di una palazzina.
L’episodio, avvenuto nel palazzo in cui entrambi abitavano, era durato qualche secondo: l’individuo aveva avvicinato il volto alla testa della ragazza, annusandone i capelli, poi l’aveva baciata, dapprima su una guancia, poi sulla bocca.
La giustizia argoviese aveva condannato l’uomo a una multa di 600 franchi per molestie sessuali (articolo 198 del Codice penale, che prevede solo la possibilità di infliggere una ammenda). Il TF ha ora confermato questo giudizio, respingendo il ricorso presentato dalla vittima: essa chiedeva una sanzione più grave, considerando quanto accaduto un atto sessuale con bambini ai sensi dell’articolo 187, che rende possibili pene fino a cinque anni di carcere.
Secondo i giudici di Losanna, i gesti compiuti dall’imputato non hanno raggiunto l’intensità necessaria per una condanna in base all’articolo 187. Il bacio, pur essendo stato “umido”, era senza lingua e la vittima non è stata toccata né al seno né nella zona genitale. Anche la durata molto ridotta della molestia non è stata sufficiente per mettere in pericolo lo sviluppo sessuale della bambina.
Per tutte queste ragioni la corte di Losanna non solo ha confermato la via della semplice contravvenzione, ma si è anche rifiutata di dare seguito alla richiesta di un indennità per torto morale di 1’000 franchi avanzata dalla parte lesa.