Con sentenza del 26 aprile il TRAM ha accolto le mie domande di ricusa del CdS nelle procedure concernenti i ricorsi che avevo inoltrato contro le decisioni del Municipio di Losone in materia di determinazione del moltiplicatore d’imposta comunale 2009 e 2010.
Di conseguenza il TRAM ha ordinato al CdS di trasmettergli gli atti di tali procedimenti ricorsuali, in modo da poterli evadere direttamente al suo posto.

Già con una lettera del 13 maggio 2008, dopo che avevo presentato un ricorso contro il moltiplicatore d’imposta di Losone per il 2007, avevo invitato il CdS ad auto ricusarsi e a muovere i passi necessari per la nomina di un CdS straordinario incaricato unicamente dell’evasione del ricorso, in quanto nel frattempo il CdS aveva anticipato alla Commissione della legislazione il giudizio che avrebbe emanato sulla vertenza.
Anziché trasmettere la richiesta di ricusa al TRAM, come avrebbe avuto l’obbligo di fare, il CdS respinse sia il ricorso e sia l’istanza di ricusa.

Nel febbraio del 2011 il TRAM aveva però rovesciato il verdetto, accogliendo i ricorsi contro i moltiplicatori per gli anni 2007 e 2008 che contestavano la costituzionalità delle norme di legge in vigore in Ticino in materia di competenza a decidere il moltiplicatore d’imposta (a seguito di ciò in futuro saranno i Consigli comunali e non più i Municipi a stabilire il moltiplicatore) e tirando le orecchie al CdS per non avergli trasmesso la richiesta di ricusa che, per i giudici cantonali, “ era fondata nel merito” in quanto l’anticipazione del giudizio sul mio primo ricorso da parte del CdS aveva integrato” gli estremi di una ragione sufficientemente grave per escludere i membri del collegio dall’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, in quanto esposti al sospetto di prevenzione e quindi incapaci di fornire adeguate garanzie di indipendenza e di imparzialità”.

A seguito di ciò, dopo quella sentenza presentai una nuova istanza di ricusa concernenti i due ricorsi contro i moltiplicatori del 2009 e del 2010 ancora inevasi. Istanza che per l’appunto è stata accolta negli scorsi giorni.
Al punto 4 della sua recente sentenza il TRAM dice che la legislazione ticinese non prevede nulla riguardo al modo in cui si deve procedere nei casi in cui l’intero Governo sia impedito dall’esercitare la propria funzione “giurisdicente” (e quindi la mia istanza ha messo a nudo una lacuna legislativa…), e che dunque dal profilo pratico sono immaginabili in linea di massima due soluzioni che non sono comunque previste dal diritto procedurale ticinese, ossia quella della nomina di un CdS straordinario (la soluzione da me richiesta) e quella del ricorso diretto (Sprungrekurs) al TRAM (cioè la soluzione scelta dal TRAM per questo caso perché “tutto sommato preferibile all’altra”).

Tengo a sottolineare che in questa vicenda iniziatasi oltre tre anni fa il piccolo ma tenace Guastafeste ha messo in riga per ben tre volte il Governo ticinese :
1. La prima quando il TRAM, dopo che il CdS aveva respinto il mio primo ricorso, rispedì gli atti al Governo in quanto (come ricordato a pag. 2 punto A della sentenza del 26 aprile) la sua decisione era stata lesiva del mio diritto di essere ascoltato, poiché il Governo non si era confrontato “con la censura di incostituzionalità del diritto cantonale, sollevata in quel gravame ma sostanzialmente rimasta inevasa”
2. La seconda quando il TRAM, sconfessando il CdS, accolse i mie due ricorsi contro i moltiplicatori 2007 e 2008 dichiarando parzialmente incostituzionale il diritto cantonale in materia di moltiplicatore (con conseguente necessità di modificare urgentemente la LOC)
3. La terza quando il TRAM, accogliendo la mia istanza di ricusa del CdS per quanto attiene ai miei ricorsi ancora inevasi contro i moltiplicatori 2009 e 2010, ha riconosciuto l’incapacità del CdS a fornire adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità.
Non c’è due senza tre ed il quattro vien da sè…?

Per concludere vorrei ricordare che ora il Governo e il Parlamento rischiano di fare per la quarta volta una figura barbina su questa questione qualora volessero ostinarsi a far passare la proposta della “non referendabilità” delle future decisioni dei Legislativi comunali in materia di moltiplicatore d’imposta portata avanti con un ultimo colpo di coda alla fine della scorsa legislatura proprio da quel Governo che su questa materia ha perso ogni credibilità.
Difatti ho già avuto modo di comunicare a tutti i Municipi del Cantone e a diversi deputati al Gran Consiglio che se il Parlamento dovesse approvare la proposta governativa di limitare i diritti popolari dei cittadini in materia di fiscalità comunale sarò pronto a fare un altro ricorso (questa volta direttamente al Tribunale federale) ed eventualmente in seguito a lanciare un’iniziativa popolare per garantire al Popolo un suo diritto più che normale in un Paese in cui vige la democrazia diretta.

Aggiungo che su questa vicenda il nuovo CdS e il nuovo responsabile del Dipartimento delle istituzioni hanno un’occasione d’oro per dimostrare che in Governo tira un’aria nuova. Garantire al popolo la possibilità di lanciare referendum contro i moltiplicatori d’imposta comunali, come avviene in diversi Cantoni d’Oltre Gottardo (proprio un paio di settimane fa si era votato sul moltiplicatore a Coira), non significa assecondare una richiesta populista – come ho sentito dire da un sindaco – bensì significa applicare finalmente in campo comunale quanto già esiste a livello cantonale, dove le esigenze di legalità in materia fiscale che derivano dall’art. 127 della Costituzione federale sono garantite da un maggior controllo democratico e dove il popolo ha il diritto di dire la sua in materia di fiscalità (vedi ad esempio l’ultima iniziativa popolare della Lega dei ticinesi sugli sgravi fiscali).

Giorgio Ghiringhelli