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Numerose fonti di informazione danno per imminente la conclusione dell’accordo fiscale tra Svizzera ed Italia per regolare lo scambio di informazioni tra le quali quelle bancarie sono certamente le più importanti.

Su questo tema, il Municipio di Lugano ha commissionato al prof Marco Bernasconi ed alla docente SUPSI Donatella Ferrari uno studio che analizzasse da un lato lo scambio di informazioni fiscali nel contesto delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni e, dall’altro, la misura del ristorno delle imposte alla fonte dei frontalieri.
Lo studio, effettuato nell’ottica dei difficili rapporti Svizzera-Italia, e consegnato tra l’altro anche al lod. Consiglio federale, costituisce un’analisi specialistica ed approfondita che, per la prima volta, illustra la genesi delle due tematiche trattate e le strette correlazioni tra esse esistenti.

Va rilevato che al momento non sussiste alcuna fretta, data la situazione politica ed economica della vicina Penisola, di concludere accordi Svizzera-Italia in materia di doppia imposizione. Ed in ogni caso, il CdS non può accettare che tali trattative – se effettivamente in essere ed addirittura nelle loro fasi conclusive – si svolgano senza il suo fattivo coinvolgimento, essendo il Ticino parte direttamente in causa.
Oggetto delle trattative sarebbe la ricerca con l’Italia di una soluzione analoga a quelle recentemente negoziate con la Germania e il Regno Unito.
Come è noto le banche svizzere incassano per conto della Germania e del Regno Unito due imposte:
• un’imposta per regolare i capitali collocati in Svizzera e non dichiarati al fisco del loro Paesi da parte di residenti in Germania e nel Regno Unito, e
• un’imposta ricorrente, per gli anni a venire, sui redditi dei capitali (dividendi, interessi, utili in capitali, ecc.).

Con la conclusione di questi accordi fiscali si rinuncerebbe da parte di Germania e Regno Unito a richiedere lo scambio di informazioni automatico. Non si vuole entrare nei dettagli di questi accordi fiscali poiché non lo riteniamo necessario ai fini della richiesta oggetto di questo atto parlamentare. Infatti sembra che i negoziati in corso con l’Italia vogliono regolare lo scambio di informazioni conformemente a quanto pattuito con Germania e Regno Unito senza affrontare contestualmente l’esame dell’accordo fiscale sui frontalieri.
Questa sensazione, che auspichiamo sia smentita dai fatti, la si ricava dalla lettura dei giornali italiani, che danno peso soltanto al problema dello scambio di informazione e dall’aumento di gettito che ne deriverebbe per l’Italia, senza accennare minimamente alla questione riguardante l’accordo sui frontalieri.

Siccome non è possibile, per il momento almeno, conoscere il contenuto dei negoziati, siamo persuasi che sia necessario riaffermare alcuni criteri riferiti all’accordo sui frontalieri. A nostro modo di vedere sia lo scambio di informazioni, stabilito dall’art. 27 della convenzione fiscale generale con l’Italia, sia la questione del ristorno dei frontalieri, regolato dall’art. 15 cpv. 4 della medesima convenzione, devono essere oggetto di un’unica trattativa.
Questo perché la soluzione dello scambio di informazioni fiscali riguarda tutti i Cantoni della Confederazione, che ne avrebbero un sicuro giovamento, mentre l’accordo sui frontalieri riguarda marginalmente i Cantoni del Vallese e dei Grigioni, ma in modo molto importante il Canton Ticino. Basti ricordare che dal 1974 ad oggi sono stati versati ai Comuni di frontiera italiani più di un miliardo di franchi e, annualmente, il Ticino versa tra i 50 e i 60 milioni di franchi.
Non vorremmo che – in considerazione dell’interesse preponderante della Confederazione di risolvere la questione dello scambio di informazioni – l’interesse del Ticino a ridurre la propria partecipazione finanziaria al ristorno delle imposte sui frontalieri venisse trascurato oppure venisse risolto con una diversa impostazione, il cui risultato sarebbe comunque quello di penalizzare il nostro Cantone.

La mancata revisione dell’accordo sui frontalieri in termini contingenti diverrebbe più difficile a medio termine, poiché verrebbe a mancare la forza contrattuale riferita all’interesse dell’Italia di poter beneficiare di un introito importante derivante dalla sanatoria dei capitali non dichiarati e dall’imposta ricorrente.
Ma il pericolo potrebbe derivare anche da una modifica sostanziale dell’accordo sui frontalieri.
Le possibilità sono molteplici come attestano i diversi accordi che la Svizzera ha pattuito per i frontalieri residenti con gli Stati limitrofi.
A nostro giudizio l’unico trattato al quale si può fare riferimento è quello sottoscritto con l’Austria poiché è stato negoziato dopo l’entrata in vigore della libera circolazione delle persone conclusa tra Svizzera ed UE nel 2002.
Con l’Austria è stato convenuto un ristorno a carico della Svizzera pari al 12.5% delle imposte pagate in Svizzera dai residenti in Austria.
Potrebbe anche essere ipotizzata una soluzione che stabilisca il diritto di imposizione dell’Italia per i residenti nelle zone di frontiera italiane che lavorano in Ticino. In tal caso dall’imposta italiana pagata dai frontalieri, dovrebbe essere dedotta l’imposta pagata in Svizzera.
In questo modo verrebbe risolta una disparità di trattamento tra i residenti della fascia di confine italiana, che a norma dell’art. 1 dell’accordo sui frontalieri, pagano le imposte soltanto in Svizzera, e i residenti in altre zone d’Italia che pagano le imposte in Italia con la deduzione di quelle pagate in Svizzera.
Se Svizzera ed Italia trovassero un accordo in tal senso il Ticino potrebbe continuare ad imporre il reddito del lavoro dipendente dei frontalieri senza essere più obbligato a ristornare il 38.8 delle imposte ai Comuni di frontiera italiani.
È evidente che con questa impostazione i frontalieri, residenti nella fascia di frontiera, pagherebbero imposte più elevate di quelle attuali poiché la progressione delle aliquote in Italia sui redditi medio alti è molto più incisiva di quella svizzera.
Per i Comuni di frontiera l’ammontare delle imposte a loro favore sarebbe determinato dalla legislazione interna italiana e quindi dai rapporti con lo Stato centrale. Questa soluzione non era possibile nel 1974 poiché l’art. 3 comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi esentava dall’imposta i redditi del lavoro conseguiti all’estero in via continuativa da parte di residenti in Italia. L’abrogazione dell’esenzione di tali redditi a decorrere dal 2003 rende ora praticabile questa via.

Da quanto sopra risulta che le conclusioni dei negoziati tra Svizzera ed Italia potrebbero limitarsi soltanto a regolare lo scambio di informazioni (e magari nemmeno in modo soddisfacente) escludendo l’accordo sui frontalieri, oppure a trovare per questa questione, alternative di diversa natura. Indipendentemente dall’impostazione che sarà negoziata dalle parti, è essenziale che il Cantone Ticino veda ridotto in modo sostanziale il proprio impegno finanziario.
Se la Confederazione, al fine (ovviamente corretto) di salvaguardare il segreto bancario nell’ambito dello scambio di informazioni ritiene di non modificare l’onere finanziario a carico del Ticino, essa dovrà indennizzare adeguatamente il Ticino, ciò per salvaguardare la parità di trattamento tra i Cantoni, che è una componente essenziale del federalismo.

Chiediamo pertanto al lodevole Consiglio di Stato:
– Il CdS è stato coinvolto nelle trattative in essere tra Svizzera ed Italia, e in che misura?
– Il CdS ritiene di essere sufficientemente coinvolto?
– Qual è lo stato delle trattative Svizzera-Italia a quanto risulta al CdS?
– Quali indicazioni concrete ha fornito il CdS alla delegazione svizzera?
– E’ intenzione del CdS rendere partecipe la delegazione svizzera delle riflessioni contenute nel presente atto parlamentare?

Lorenzo Quadri, Paolo Sanvido, Sergio Morisoli, Amanda Rückert, Michele Guerra, Andrea Giudici, Eros Mellini, Fiorenzo Dadò, Marco Chiesa, Sergio Savoia, Marco Passalia, Roberto Badaracco