Riproduciamo con l’autorizzazione dell’autore questo articolo, molto preciso e competente, pubblicato in originale in Postilla, “blog dei professionisti per i professionisti”: www.piergiorgiovalente.postilla.it

Ricordiamo ai lettori che contro tali accordi l’ASNI, Associazione per una Svizzera Neutrale e Indipendente, con il sostegno di varie altre forze politiche ha lanciato il referendum. La raccolta delle firme è in corso.

Sugli accordi fiscali della Svizzera con Germania, Regno Unito e Austria

In data 17 aprile 2012, il Commissario europeo Algirdas Šemeta ha ritenuto gli accordi sottoscritti dalla Svizzera con Germania, Regno Unito e Austria, conformi al diritto comunitario, affermando che “these revised agreements are in full compliance with EU law and the work on these agreements demonstrated what is possible with cooperation”

Soltanto qualche mese prima, il 5 marzo 2012, il Commissario europeo, in una lettera indirizzata al Ministro dell’Economia danese, Ms Vestager, aveva ribadito che gli Stati membri “should refrain from negotiating, initialling, signing or ratifying agreements with Switzerland, or any other third State, insofar as any aspects regulated at EU level might be touched upon”.

La lettera riguarda specificamente la recente sottoscrizione, da parte della Germania e del Regno Unito, di due accordi bilaterali concernenti l’imposizione sui redditi finanziari prodotti dai patrimoni dei cittadini, rispettivamente, tedeschi e britannici (cfr. Gli accordi della Svizzera con Germania e Regno Unito: criticità, di Piergiorgio Valente, in Il Quotidiano Ipsoa, 8 marzo 2012; Gli accordi della Svizzera con Germania e Regno Unito: il rapporto con le disposizioni della “direttiva risparmio”, di Piergiorgio Valente, in “Il fisco”, n. 18/2012,).Il Commissario Šemeta sottolinea che “while Member States are free to enter into international agreements, be they bilateral or multilateral, such agreements must not include any aspects which overlap with areas in which common action by the European Union has been taken or is envisaged”.

I suindicati accordi disciplinano la tassazione a cui sono assoggettati gli interessi da risparmio percepiti dai cittadini tedeschi e britannici e corrisposti dagli istituti di credito svizzeri; essi comprendono misure dirette a garantire l’imposizione in conformità alla legislazione dello Stato di residenza del beneficiario.

Secondo il Commissario Šemeta, tali misure sono già contemplate dalla direttiva 2003/48/CE (di seguito, “direttiva risparmio”), nonché dall’Accordo, in vigore dal 1 luglio 2005, tra l’UE e la Svizzera che include misure equivalenti alla “direttiva risparmio” (cfr. La revisione della “direttiva risparmio” n. 2003/48/CE: novità, criticità e raccomandazionidi Piergiorgio Valente, in “Il fisco” n. 19/2012).
La lettera del Commissario Šemeta segue la dichiarazione del Consiglio federale svizzero in ordine alla possibilità che un accordo analogo a quello sottoscritto da Germania e Regno Unito possa essere siglato anche dall’Italia.

Gli accordi siglati dalla Svizzera si inseriscono nell’ambito della “Strategia della piazza finanziaria 2015”, promossa dall’Associazione dei banchieri svizzeri, che si basa sui seguenti quattro pilastri:
• regolarizzazione come strumento per creare e rafforzare la fiducia della clientela estera;
• acquisizione e gestione di patrimoni dichiarati al Fisco;
• importanza della tutela della sfera privata;
• crescita attraverso l’ottimizzazione dell’accesso al mercato.
L’accordo tra Germania e Svizzera è stato sottoscritto il 21 settembre 2011 ed è destinato ad entrare in vigore all’inizio del 2013.

In cambio del mantenimento del segreto bancario (attenuato su richiesta dell’OCSE) e di importanti facilitazioni per l’accesso delle banche svizzere in territorio tedesco, la Svizzera si impegna ad applicare, a vantaggio dell’Erario tedesco, un’imposta annuale – anonima – del 25% sui redditi finanziari prodotti dai patrimoni dei cittadini tedeschi. Il prelievo copre interamente le imposte che si sarebbero applicate in Germania sui medesimi redditi e si applica anche sui redditi finanziari dei contribuenti tedeschi beneficiari di particolari enti e strumenti contrattuali come fondazioni, società offshore, trust, Anstalten.

Per il passato, esso prevede un prelievo una tantum – un’imposta patrimoniale – che inciderà sullo stock dei depositi (e non sui soli flussi) con aliquote che, in ragione degli anni di deposito e dell’ammontare delle consistenze, oscillano tra il 19% e il 34%.

Il Fisco tedesco, in tal modo, non solo riesce ad ottenere le imposte dovute dai propri contribuenti con patrimoni in Svizzera, ma acquista la facoltà di richiedere informazioni finanziarie relative ad un determinato cliente, anche senza la necessità di indicare l’istituto in cui potrebbero essere depositati i capitali. Tali richieste di informazioni saranno limitate e dovranno risultare sufficientemente motivate: la richiesta indiscriminata di informazioni, la cd. fishing expedition, è esclusa.

L’accordo tra Svizzera e Regno Unito è stato siglato il 25 agosto 2011. Trattasi di un’intesa su un’imposta anonima liberatoria più ampia dell’Euroritenuta (di cui alla “direttiva risparmio”), in cambio del mantenimento del segreto bancario elvetico. L’accordo è stato sottoscritto in data 6 ottobre 2011, si basa sul piano Rubik ed è analogo a quello sottoscritto tra Svizzera e Germania, sebbene preveda l’applicazione di aliquote differenti.

L’accordo concerne esclusivamente le persone fisiche con domicilio fiscale nel Regno Unito, comprese quelle che detengono in via indiretta valori patrimoniali in Svizzera, ad esempio tramite un trust o una fondazione. La Svizzera si impegna ad applicare, a vantaggio dell’Erario britannico, un’imposta annuale in forma anonima sui redditi finanziari prodotti dai patrimoni dei cittadini britannici. Il pagamento della suddetta imposta ha carattere liberatorio: in tal modo, i clienti adempiono compiutamente i propri obblighi fiscali nel Regno Unito, in relazione ai suindicati redditi. L’imposta liberatoria anonima per i cittadini britannici (non residenti in Svizzera ma con conti e patrimoni nella Confederazione elvetica), che optano per la non dichiarazione di tali beni, è allineata alle aliquote applicabili nel Regno Unito, pari (cfr. l’art. 19 dell’accordo):
• al 27% sui redditi di capitale;
• al 40% per i dividendi;
• al 48% sugli interessi.
Per quanto concerne il passato, è prevista un’aliquota massima del 34% sui patrimoni, a secondo degli importi e del periodo di detenzione. L’aliquota minima è invece pari al 19%.

Con un comunicato stampa del 20 aprile 2012 , è stata annunciata la modifica delle aliquote in caso di regolarizzazione del passato. L’aliquota minima ora prevista è del 21% (anziché 19%), mentre l’aliquota massima è del 41% (anziché 34%). L’aliquota del 34% continua ad applicarsi ai cd. “NON-UK domiciled individuals”. L’intesa, che entrerà in vigore nel 2013, evita lo scambio automatico di informazioni tra i due Paesi ma prevede anche un “meccanismo di garanzia”, che permette alle autorità britanniche di inoltrare richieste di informazioni, con indicazione del nominativo del cliente, ma non necessariamente di quello dell’istituto bancario.

Il numero delle richieste di informazioni viene limitato, in una prima fase, a 500 l’anno. Come previsto per l’accordo tra Svizzera e Germania, non è consentita la richiesta generalizzata e indiscriminata di informazioni (cd. “fishing expedition”).
Con riferimento ai suddetti accordi, il Commissario Šemeta ha sottolineato alcune criticità emerse dagli stessi, ed in particolare:
• la sovrapposizione con la “direttiva risparmio” che prevede un similare prelievo, concordato in ambito UE, da parte della Svizzera;
• la salvaguardia del segreto bancario svizzero, in contrasto con quanto indicato dall’OCSE in materia di trasparenza fiscale e scambio di informazioni.

Il 13 aprile 2012, Austria e Svizzera hanno firmato un accordo simile a quello sottoscritto con Germania e Regno Unito, con alcune differenze riguardanti le aliquote applicabili (è prevista un’aliquota tra il 15% e il 38% del patrimonio per regolarizzare il passato, e un’aliquota del 25% per i redditi futuri). L’accordo siglato con l’Austria sarà sottoposto all’approvazione del Parlamento nel giugno 2012 e dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2013.

© Piergiorgio Valente
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