Limpido, stringente, competente articolo dell’avvocato Stelio Pesciallo, che mette impietosamente a nudo le mezze verità (ma un cattivello non esiterebbe a parlare di “intere bugie”…) della consigliera federale 5 %.

Stelio Pesciallo è stato alla testa dell’Ufficio legale di UBS Ticino e politicamente, già PLR, milita ora nella neo-costituita AreaLiberale di Morisoli, di cui è membro del Comitato Direttivo.



In una precedente «Opinione» (apparsa sul CdT di giovedì 19 luglio) avevo elencato tra i punti controversi dell’accordo di collaborazione fiscale sottoscritto con la Germania l’assenza di un impegno vincolante da parte tedesca a rinunciare ad acquistare dati trafugati da banche svizzere. Le notizie apparse il giorno stesso e in quelli successivi secondo cui il Land tedesco del Nord Reno-Westfalia avrebbe acquistato nuovi CD con dati bancari e le successive reazioni ufficiali svizzere e tedesche che non hanno contribuito a chiarire la tematica rendono opportuno affrontare questo argomento in modo più approfondito.

La Germania non si è impegnata a non più acquisire dati contenenti nominativi di clienti tedeschi. In calce alla convenzione si è limitata a rilasciare una dichiarazione unilaterale secondo cui le autorità fiscali tedesche non si sarebbero date da fare attivamente per acquisire dati di clienti trafugati da banche svizzere. Da un lato non vi è quindi un impegno contrattualmente vincolante da parte tedesca facente parte dell’accordo sottoscritto dai due Paesi. Dall’altro, la Germania dichiarava unilateralmente di non volere acquisire in modo attivo dati bancari rubati, lasciando intendere, quindi, che si ritiene libera di procedere ad un’acquisizione in modo passivo. Cosa si deve intendere per «acquisizione passiva»? Applicando un’interpretazione letterale e logica si dovrebbe intendere che essa si riterrà libera di acquisire dati rubati che le venissero offerti ma che si asterrà dall’incitare o ingaggiare terze persone a fornirglieli.

La consigliera federale Widmer-Schlumpf, che aveva ripetutamente dichiarato che con la firma (non quindi con l’entrata in vigore) della convenzione, l’acquisto di dati rubati non era più ammissibile, in evidente imbarazzo dà la sua interpretazione, facendola passare come condivisa anche dalla controparte tedesca, secondo cui sotto il concetto di «acquisizione attiva» debba intendersi «dietro versamento di denaro»; interpretazione, questa, prontamente smentita da parte del portavoce ufficiale del Ministero tedesco delle finanze secondo cui l’accordo non contiene alcun divieto di acquisire dati offerti e neanche di corrispondere denaro all’offerente.

Ma vi è di più. La consigliera federale si è vista costretta ad ammettere a denti stretti che tra le due parti era in ogni caso inteso che la Germania continuava ed essere libera di prendere in consegna ed esaminare, seppur senza pagarli, dati su clienti trafugati da banche svizzere. Tutto ciò rende evidente non tanto che si è trattato male con la controparte e che la convenzione manca di chiarezza ed affidabilità, ma che si è accettato coscientemente un testo che avrebbe permesso alla controparte tedesca di continuare ad acquisire dati bancari trafugati da banche svizzere.

Stando così le cose, è il Consiglio federale ad essere sul banco degli imputati (e non la Germania) per avere adottato un comportamento che si è fatto gioco della popolazione svizzera. La posizione tedesca, quella vera e non quella che il Consiglio federale ha voluto farci credere, è dettata dalla circostanza che l’acquisizione di dati bancari svizzeri ricopiati su CD non solo non costituisce per la Germania una fattispecie penalmente perseguibile, ma riveste per il funzionario fiscale tedesco un atto dovuto.

In particolare, secondo un circostanziato studio del professor Andreas Eicker dell’Università di Lucerna, apparso sulla rivista giuridica on-line «Jus-letter» del 30 agosto 2010, il comportamento delle autorità germaniche non costituisce nella normalità dei casi e in tutti i casi a noi conosciuti né ricettazione (i dati non han no qualità di «cosa» che sola può essere oggetto di ricettazione), né favoreggiamento, né una incitazione penalmente rilevante verso il trafugatore di dati a compiere il reato, né una partecipazione all’acquisizione illecita di dati o all’accesso indebito a un sistema di elaborazione di dati (le autorità germaniche si sono limitate a ricevere in consegna CD già confezionati e pronti all’uso e inoltre, secondo il diritto tedesco, ogni cittadino, compreso colui che ha compiuto il reato, ha il diritto di informare l’autorità al fine di procedere penalmente contro il trasgressore, anche in materia fiscale), né l’autorità tedesca ha partecipato con l’acquisto dei CD all’esecuzione del reato in Svizzera (in quanto quest’ultimo, al momento dell’acquisto, non solo era stato compiuto, ma era già terminato).

La circostanza che la Germania si sia limitata a rilasciare e il Consiglio federale ad accettare una dichiarazione unilaterale che la lascerebbe libera di continuare ad acquisire dati bancari trafugati che le venissero offerti, significa che su questo punto la Germania non intende modificare la propria legislazione, né l’atteggiamento nei confronti dei propri soggetti fiscali.

Stelio Pesciallo

Pubblicato nel CdT di venerdì 27 luglio