La risposta del Consiglio di Stato all’interrogazione Lurati

Occorre premettere che, secondo la Legge sulla Banca dello Stato, il Consiglio di Stato non ha uno specifico potere di vigilanza sulla Banca dello Stato; per l’art. 33 cpv. 3 LBStato il suo potere di vigilanza si limita infatti alla competenza di formulare le proprie osservazioni all’indirizzo del Gran Consiglio, in merito al rapporto annuale specifico del revisore della Banca. Compete però al Consiglio di Stato di essere informato dal CdA di Banca Stato sull’andamento degli affari della Banca, salvaguardato il segreto bancario (art. 33 cpv. 4 LBStato).

Occorre poi distinguere fra il segreto bancario e il segreto su una transazione fra la Banca e un ex-organo di Banca Stato come l’avv. Tuto Rossi, già vice-presidente del CdA di Banca Stato, in margine a operazioni di investimento ad alto rischio senza sufficiente copertura che hanno portato alla condanna del signor Tuto Rossi per amministrazione infedele qualificata, in correità con Urs Betschart, funzionario della Banca, condanna confermata dalla Corte di diritto penale del TF del 18 ottobre 2010, investimenti che secondo la Banca le hanno causato un danno patrimoniale di fr. 13’826’560.

Questa vertenza è stata ed è di dominio pubblico e non riguarda gli averi in deposito del signor Rossi presso Banca Stato, o da essa gestiti nell’interesse del cliente, o ancora sue posizioni debitorie nei confronti della Banca, concerne bensì un danno di rilievo che la Banca pretende di avere patito per colpa del signor Rossi.

La Banca dello Stato è un ente autonomo avente personalità di diritto pubblico, ha la qualità di banca cantonale, per gli impegni della quale lo Stato risponde senza limiti, essa risponde inoltre a un mandato pubblico (artt. 1, 2, 3a e 4 LBStato).

Come ogni istituto autonomo di diritto pubblico BStato è inoltre soggetta a un ampio potere di vigilanza del Gran Consiglio, per il tramite della Commissione di gestione e delle finanze e soprattutto della Commissione del controllo del mandato pubblico. Quest’ultima, in sede di verifica del concreto adempimento del mandato pubblico (art. 35 lit. a) LBStato) può in particolare esigere in ogni tempo dagli organi della Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l’esecuzione di questo compito (art. 35 cpv. 3 LBStato).

Nello specifico contesto del caso, il Consiglio di Stato ritiene che sia da escludere che il segreto bancario possa essere opposto alla richiesta di informazioni dettagliate sui termini della transazione da parte della Commissione del controllo del mandato pubblico, semplicemente perché di segreto bancario non si tratta, ma della riparazione di un preteso danno patrimoniale rilevante patito da un ente dello Stato. Ciò nondimeno trattasi di una vertenza che riguarda anche un privato cittadino e come tale occorre effettuare una ponderazione di interessi onde stabilire se su questo interesse singolo prevalga l’interesse pubblico a informare la Commissione del controllo del mandato pubblico trattandosi di un affare che rientra nelle sue competenze di controllo di una transazione la quale può avere una sensibile incidenza sull’adempimento del compito delegato all’ente autonomo.

Sotto questo profilo, essendo confrontati indubitabilmente a un affare che indirettamente si ripercuote sullo Stato, lo scrivente Consiglio ritiene che vi sia un’accresciuta esigenza di informazione, non solo della Commissione del mandato pubblico, ma anche del Governo stesso, nel quadro della sua competenza di essere informato sull’andamento degli affari della Banca, atteso che i membri di questi due poteri sono assolutamente vincolati al segreto d’ufficio.
Ne consegue che l’informazione di Governo e Commissione del controllo del mandato pubblico deve essere trasparente e completa, mentre che spetterà poi a queste due istanze valutare in quale misura informare il pubblico, compatibilmente con il principio della riservatezza.

Ciò premesso si dà risposta ai quesiti posti.

1. Era a conoscenza il Consiglio di Stato della suddetta transazione?
No.

2. Non ritiene il Consiglio di Stato che la stessa debba essere di dominio pubblico o almeno comunicata alla Commissione di controllo sul mandato pubblico che provvederà a valutarne le implicazioni?
Il Consiglio di Stato ritiene che Banca Stato debba informare dei termini della transazione sia il Governo sia la suddetta Commissione.

3. Come intende intervenire il Consiglio di Stato per evitare che simili situazioni si riproducano?
Il Consiglio di Stato ritiene che la legge su Banca Stato debba essere chiarita nel senso di meglio specificare i poteri di controllo di Parlamento e Governo sulla Banca dello Stato, ciò che potrebbe avvenire nell’ambito di una riforma generale della public corporate governance, del resto già prevista nella Scheda N. 70 della Linee direttive della legislatura in corso.

4. Quali provvedimenti intende attuare nei confronti della Direzione e del CdA?
Nessuno.