Ha suscitato ampie discussioni  negli ambienti finanziari  la sentenza del  Tribunale federale del marzo 2006 nella quale è stato enunciato il principio secondo cui i ristorni concessi dalle banche a intermediari  finanziari sulle commissioni addebitate ai comuni clienti spettano di diritto a questi ultimi.
In sé l’ultima istanza federale con questa decisione non faceva altro che concretizzare l’obbligo di rendiconto  e di restituzione che l’art. 400 del Codice svizzero delle obbligazioni pone a carico di ogni mandatario (in casu il fiduciario finanziario) nei rapporti con il proprio mandante (in casu il cliente che ha conferito al fiduciario procura di gestione sulla sua relazione bancaria), ritenuto però che il cliente può validamente rinunciare  al suo diritto di restituzione solo in forza di un accordo scritto con il fiduciante e dopo essere stato compiutamente informato sul calcolo esatto del ristorno. Già allora c’era chi si domandava se il medesimo discorso non dovesse valere anche per le banche che ricevono provvigioni da parte dei fornitori di fondi di investimento e di altri prodotti finanziari in connessione al loro collocamento  presso i loro clienti.
E già allora autorevoli pareri giuridici (ci limitiamo a citare quelli espressi dal professor Peter Nobel di Zurigo) andavano contro il considerare tali pagamenti alla stessa stregua dei ristorni in quanto, tra l’altro, non direttamente connessi all’esecuzione  di ordini o mandati sottoscritti dai clienti verso le loro banche ma bensì da ritenersi quale compenso all’onere che la banca deve assumersi nella organizzazione e nella distribuzione  di questi prodotti a favore dei suoi clienti (in tedesco: «Bestandespflegekommissionen»).
Questa  opinione non è stata però condivisa dal Tribunale federale il quale, in una sentenza di inizio novembre  di quest’anno, ritiene che tali contribuzioni spettino al cliente con il quale la banca ha sottoscritto un mandato di gestione e presso il quale sono stati collocati fondi di investimento o altri prodotti finanziari e che ciò trova applicazione anche qualora queste provvigioni siano state attribuite all’interno di un gruppo bancario e non solo da fornitori esterni.
A seguito di questa sorprendente sentenza,  la FINMA, autorità di sorveglianza  sulle banche, in una comunicazione  del 26 novembre di quest’anno interviene da parte sua in modo ancora più sorprendente nei confronti delle banche pretendendo da queste ultime di ottemperare immediatamente  a quanto deciso dal Tribunale  federale e chiedendo loro in particolare di prendere subito contatto con i clienti che potrebbero rien trare nella tipologia trattata nella sentenza comunicando ad ognuno, dietro loro richiesta, l’importo esatto di quanto loro spettante sull’importo complessivo versato dai fornitori dei fondi di investimento e degli altri strumenti finanziari.
Non ci vuole molto a capire che la pretesa della FINMA, ancora una volta gabellata sotto l’egida del «principio di irreprensibilità» cui le banche devono attenersi e che viene sempre più applicato non sempre a proposito, mette le banche in una situazione paradossale in quanto le obbliga ad effettuare un calcolo complicato, tagliato su singoli clienti e per ogni singola operazione, che richiede impegno enorme di tempo e personale. Ma oltre a ciò vien da chiedersi se la problematica sollevata dalla recente sentenza, al di là della correttezza o meno delle conclusioni  a cui perviene, si risolverà in un vantaggio economico per il cliente, che è poi quello che conta. È in effetti logico ritenere, che per il futuro, per ovviare alle conseguenze causate dalla sentenza, si apriranno due vie alternative: o modificare i termini dei contratti di gestione con la clientela includendo il principio che le provvigioni versate a loro dai fornitori degli strumenti finanziari resteranno alla banca, oppure caricando  il cliente dei costi relativi alla gestione e distribuzione di questi strumenti finanziari, sin’ora coperti dalle provvigioni ricevute dai fornitori stessi.
In definitiva, quindi, quanto prodotto dai nostri giudici federali è stato un grande esercizio intellettuale che però agli effetti pratici non dovrebbe portare grandi vantaggi ai clienti delle banche ma che avrà quale sicuro effetto di fare aumentare i costi di gestione per le banche a tutto scapito dei clienti stessi.

Stelio Pesciallo, avvocato, candidato al Municipio di Lugano per AreaLiberale

(opinione pubblicata recentemente nel CdT)