COMUNICATO UFFICIALE
Il Municipio di Locarno,
– vista la domanda di referendum contro la risoluzione del Consiglio comunale del 2/3 settembre 2013 sul M.M. no. 29 concernente la richiesta di costituzione di una società anonima per la realizzazione e la gestione del Palazzo del Cinema di Locarno, la concessione alla costituenda società di un diritto di superficie sul fondo no. 124 RFD Locarno e del finanziamento di Fr. 32’200’000.– per l’investimento di ristrutturazione, accompagnata da 1469 firme consegnate alla Cancelleria municipale in data 18 ottobre 2013;
– considerato che il referendum può validamente essere inoltrato contro le decisioni del legislativo comunale in caso di spese di investimento, di esecuzione di opere pubbliche e di stanziamento dei relativi crediti a norma degli art.li 75 cpv. 1 e 13 cpv. 1 lett. e) e g) LOC;
– considerato pure che la domanda è stata inoltrata entro la scadenza del termine fissato al 18 ottobre 2013 come stabilito dall’art. 75 cpv. 3 LOC;
– preso atto che il numero degli iscritti in catalogo (esclusi i cittadini all’estero) al momento della pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale (4 settembre 2013) era di 8739 elettori;
– constatato che in seguito alla verifica sono state annullate complessivamente 273 firme per i seguenti motivi:
a) Ripetuta 23
b) Illeggibile 3
c) Di stessa mano 3
d) Non manoscritta 0
e) Non figura nel catalogo 142
f) Cittadino straniero 97
g) Manca la firma autografa 5
e che pertanto le firme valide accertate sono 1196 e non raggiungono il quorum del 15%, pari a 1311 elettori, richiesto per la valida presentazione di una domanda di referendum a norma dell’art. 75 cpv. 1 LOC;
richiamati gli art. 75 e 79 LOC, la legge cantonale sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) del 7 ottobre 1998 e in particolare gli art. 41e 42 del regolamento d’applicazione della legge sull’esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998
r i s o l v e:
1. La domanda di referendum contro la risoluzione del Consiglio comunale del 2 settembre 2013 sul MM No. 29 non è riuscita per mancanza del numero minimo di firme valide.
2. Non si dà luogo alla convocazione dell’assemblea comunale per la votazione popolare.
3. Tutte le firme depositate rimangono sotto chiave e sotto sorveglianza del Municipio.
4. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla sua pubblicazione all’albo comunale.
MUNICIPIO DI LOCARNO