INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA

Per l’inserimento di un nuovo art. 12 cpv. 1 lett. c LCCit

Naturalizzazione solo a chi è in grado di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento


L’art. 38 cpv. 2 della Costituzione federale prevede che la Confederazione abbia il compito di emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri. Questa ha fatto uso della propria competenza emanando la Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit, RS:141.0); Nello specifico, sono gli artt. 12-15 LCit che regolano la naturalizzazione ordinaria. Cantoni e Comuni devono rispettare le prescrizioni minime previste dalla legislazione federale, ma possono poi regolamentare in modo più dettagliato anche i requisiti posti alla base delle procedure di naturalizzazione ordinaria.

A questo proposito, l’art. 14 LCit prevede che, prima del rilascio dell’autorizzazione di naturalizzazione, le autorità competenti debbano verificare se il richiedente sia idoneo alla naturalizzazione, ovvero se:

  • si è integrato nella comunità svizzera;
  • si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri;
  • si conforma all’ordine giuridico svizzero;
  • non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Si tratta di requisiti minimi, in aggiunta dei quali i Comuni e i Cantoni possono prevedere norme più severe.

Attualmente in Ticino, la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit), prevede l’adempimento delle seguenti condizioni per l’ottenimento della cittadinanza cantonale ordinaria (art. 12 LCCit):

  • I richiedenti devono adempiere i requisiti per la concessione dell’autorizzazione federale alla naturalizzazione ai sensi dell’art. 14 LCit;
  • Devono aver risieduto nel Cantone durante 5 anni.

L’art. 14 LCCit prevede poi che la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale possano essere conferite a uno straniero se è integrato nella comunità ticinese e idoneo alla concessione.

L’ufficio federale della migrazione ha da parte sua redatto un pratico “Manuale della cittadinanza”, facilmente consultabile sul sito internet dell’Ufficio federale della migrazione[1]. Si tratta di uno strumento di lavoro che riunisce tutte le basi legali federali vigenti nel settore della cittadinanza, la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale, oltre alla prassi adottata dall’Ufficio federale della migrazione. Esso è aggiornato periodicamente: di regola una o due volte all’anno.

Tale manuale indica esplicitamente che i Cantoni possono pretendere che un candidato per essere naturalizzato debba provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento; in particolare, ad esempio,  si può pretendere che una persona non dipenda dall’assistenza sociale.

Tale richiesta è stata concretizzata da alcuni Cantoni. Nel Canton Zurigo, per esempio la naturalizzazione può essere concessa unicamente allo straniero che, tra l’altro, dimostra di essere in grado di provvedere finanziariamente a se stesso e alla propria famiglia (§ 3 cpv. 1, § 19 BüV, § 21 Gemeindegesetz).

Inserire la necessità di indipendenza economica tra i requisiti necessari per la naturalizzazione non è illegale ed è perfettamente in linea con le vigenti disposizioni federali come pure con la giurisprudenza più attuale. La non concessione della naturalizzazione di una persona non ha nulla a che vedere con il suo diritto a continuare a soggiornare nel nostro Paese. Un cittadino straniero cui viene negata la naturalizzazione poiché non in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento potrà tranquillamente continuare a soggiornare in Svizzera: semplicemente, non potrà acquisire la cittadinanza svizzera fino al raggiungimento di una certa indipendenza economica.

Per queste ragioni, gli infrascritti iniziativisti chiedono una modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale, tramite la semplice adozione di un nuovo art. 12 cpv. 1 lett. c.

Art. 12 Nuovo:

1La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;

b) se adempie i requisiti per la concessione dell’autorizzazione federale alla naturalizzazione.

c) se è in grado di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento.

2La domanda presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni di cui alla lett. a) del cpv. 1, purché l’altra risieda da almeno tre anni nel Cantone.

3I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.

4I cpv. 2 e 3 sono applicabili inoltre per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata e al partner straniero che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata, costituita con un partner svizzero.

Amanda Rückert, Attilio Bignasca, Michele Foletti, Daniele Caverzasio, Massimiliano Robbiani, Ivano Lurati, Stefano Fraschina, Aldo Pedroni, Michele Guerra, Fabio Badasci, Felice Campana, Giancarlo Seitz, Monique Ponzio, Angelo Paparelli, Patrizia Ramsauer, Roberto Balemi, Mirto Bignasca, Maruska Ortelli, Silvano Bergonzoli, Mauro Minotti, Lara Filippini, Eros Mellini, Andrea Giudici