I cantoni giudicano estremamente problematiche le modifiche conseguenti al regolamento Dublino III nel diritto d’asilo.

I cantoni esortano la Confederazione a allearsi con gli Stati europei contrari a queste nuove regole, per tentare di fare tornare la Commissione europea sulle sue decisioni.

Il regolamento europeo contiene “errori essenziali e sistematici”, scrive la Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia. L’unico motivo per cui non respinge la legge messa in consultazione dal Consiglio federale, è che non può farlo senza rimettere in causa gli accordi Schengen-Dublino.

“Le modifiche previste ridurranno considerevolmente la possibilità per le autorità cantonali di mettere i richiedenti l’asilo in procedura Dublino in detenzione in vista del loro rinvio – argomentano i cantoni. Secondo loro, il numero dei trasferimenti riusciti calerà nettamente, in quanto non potranno essere organizzati per tempo.

Tre punti sono considerati estremamente problematici :
Primo, la soppressione della possibilità di detenere i rifugiati durante 30 giorni al massimo in vista del loro rinvio verso il paese dove hanno depositato una richiesta d’asilo.
Secondo, il limite della durata massima di detenzione è deciso senza tener conto della realtà nella cooperazione fra i paesi che hanno firmato l’accordo Dublino.
Terzo, il passaggio dalla detenzione nella fase preparatoria a quella in vista del rinvio è concepita male.

I cantoni non sono gli unici a essere scontenti di queste modifiche. UDC e PLR hanno rilevato che alcune disposizioni del regolamento vanno contro l’ultima revisione della legge sull’asilo, adottata il 5 giugno dal 54,6% dei votanti.

Il PS e l’organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati sono contenti che il nuovo regolamento previsto dall’Unione europea proibisca di imprigionare una persona solo perchè si trova in procedura Dublino. La detenzione potrà essere ordinata solo se esiste un rischio di fuga del rifugiato.

Fra le altre modifiche previste c’è la riduzione dei termini d’attesa. Attualmente possono raggiungere sei mesi. Il nuovo regolamento fissa il massimo da sei settimane a cinque mesi. Se il trasferimento non avviene nei termini, l’interessato deve essere rilasciato.