LeporiINTERROGAZIONE AL CONSIGLIO DI STATO

Chi controlla coloro che affittano professionalmente a terzi cassette di sicurezza?

Come riportato da quotidiani ticinesi (per esempio «la Regione Ticino» del 25 novembre) e svizzero tedeschi (per esempio il Tages Anzeiger del 4 dicembre) la realtà delle cassette di sicurezza, acquistate da banche ticinesi che hanno cessato l’attività, e gestite da società non legate a banche o fiduciari riconosciuti, pone vari problemi. Da un lato questa attività non è sottoposta al controllo delle leggi antiriciclaggio, dall’altro in molti casi sono svolte al di fuori della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario.

Da tempo le banche nel Cantone Ticino si rifiutano di autorizzare prelievi in contanti da parte di clienti residenti all’estero. Questa misura colpisce specialmente la numerosissima clientela italiana delle banche ticinesi. Per superare questo divieto, sempre più numerosi sono i clienti che comprano oro fisico presso società preesistenti oppure appena costituite, aperte in gran parte presso società che svolgono esclusivamente questa attività di custodia di valori e preziosi. Si tratta specialmente di quelle numerose società che hanno comprato un caveau da quella ventina di banche che negli ultimi anni hanno cessato la propria attività.

Per la lotta al riciclaggio di denaro sporco, per la sicurezza dei clienti e per evitare una nomea negativa della piazza finanziaria ticinese, queste attività dovrebbero essere sottoposte alla sorveglianza delle leggi federali e cantonali.

Per gli aspetti legati alla legislazione federale, si richiama la mozione presentata al Consiglio nazionale da Marina Carobbio il 3 dicembre scorso: «Le cassette di sicurezza non devono essere il luogo per depositare averi e soldi evasi al fisco o servire al riciclaggio di denaro», dove si chiede che il Consiglio federale «crei le basi giuridiche per impedire che le cassette di sicurezza di banche, di intermediari finanziari e di imprese non sottoposte alla legge sulla lotta contro il riciclaggio di denaro vengano usate per nascondere soldi non dichiarati dalle autorità fiscali estere e svizzere.»

Per gli aspetti di competenza cantonale, ai sensi dell’Art. 142 LGC-CdS, si chiede pertanto a codesto lod. Consiglio di Stato:

• Quali sono le misure che vengono adottate per fare in modo che anche le società che comprano e vendono oro fisico in Ticino e le società che professionalmente custodiscono metalli e pietre preziose, nonché denaro contante in cassette di sicurezza, siano tenute ad applicare le regole minime previste dalla Legge federale antiriciclaggio e dalla Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario?
• Non ritiene opportuno prevedere nella legge sui fiduciari, come proposto dall’avv. Paolo Bernasconi, che «la custodia di valori, in specie denaro contante, metalli e pietre preziose, cartevalori e simili, a titolo professionale per conto terzi, può essere svolta esclusivamente dai professionisti che sono titolari di un’autorizzazione come fiduciario in conformità della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario»?
• Da parte della Commissione di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario è stato fatto un censimento delle società che commerciano oro fisico e che custodiscono valori e preziosi per conto terzi? È stato verificato se queste società devono essere sottoposte alla legislazione federale o cantonale?
• Quanti sono i casi di abuso dal 1. gennaio 2010 che sono stati segnalati dal Pubblico Ministero alla Commissione di vigilanza sui fiduciari e viceversa, in modo da assicurare la prevenzione e repressione in un settore dove operano circa un migliaio di fiduciari ed un numero indeterminato di fiduciari non autorizzati?

on. Carlo Lepori, deputato PS in Gran Consiglio