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sanremo_2_2QUANDO PIÙ DI METÀ DEI DIPENDENTI DI UN UFFICIO PUBBLICO PRATICANO L’ASSENTEISMO ABUSIVO, LA PRIMA COSA DA FARE È LICENZIARE IL DIRIGENTE (E NON OCCORRE AFFATTO LA CONDANNA PENALE PER FARLO)

In argomento segnalo il capitolo “Nullafacenti pubblici: chi, dove, come, quanti. Testimonianze in diretta”, nel mio libro I Nullafacenti. Perché e come reagire alla più grave ingiustizia della nostra amministrazione pubblica, ora disponibile in edizione tascabile economica nella collana Oscar Mondadori, 2006.

IchinoQuando, come al Comune di Sanremo, più di metà dei dipendenti di un ufficio pubblico possono permettersi di fingere la presenza al lavoro in realtà assentandosi liberamente e sistematicamente, la prima cosa da fare è licenziare il capo dell’ufficio, che finge di non accorgersene e non fa quanto dovrebbe per impedire la malversazione fin dal suo primo manifestarsi. Il potere organizzativo e disciplinare, di cui i dirigenti pubblici dispongono esattamente nella stessa misura dei dirigenti di aziende private, dovrebbe consentire di correggere la disfunzione molto prima che essa diventi un comportamento generalizzato e molto prima che assuma un rilievo penale (naturalmente, questo presuppone che i dirigenti stessi non siano essi stessi i primi a praticare il comportamento scorretto). Colpisce che il sindaco di Sanremo, per accertare questi comportamenti, si sia rivolto alla polizia e non abbia ritenuto opportuno rivolgersi ai dirigenti municipali: evidentemente era convinto della loro collusione con i dipendenti truffatori. Ora, però, che il marcio è venuto alla luce, se il sindaco vuole davvero sradicarlo non deve attendere l’esito del processo penale: la presunzione di innocenza dell’imputato fino alla sentenza definitiva vale soltanto sul piano penale, appunto, ma non sul piano disciplinare (1). Comunque non è necessario che un comportamento costituisca reato, perché esso possa costituire mancanza disciplinare grave. Il sindaco contesti dunque subito le assenze ingiustificate sistematiche e la truffa continuata come mancanze disciplinari. Si guardi dagli errori (frequentemente voluti) del direttore del personale nel procedimento disciplinare, avvalendosi se necessario di chi ha la professionalità necessaria, aprendo un procedimento anche contro il direttore se si rivela colluso o anche solo incapace. E se le mancanze risultano confermate proceda ai licenziamenti immediatamente. Altrimenti le sue sono solo chiacchiere.

sen. Pietro Ichino

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(1) Testo unico dell’impiego pubblico (D.lgs. n. 165/2001):
Articolo 55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. […]
La norma prosegue prevedendo la riapertura del procedimento disciplinare per la correzione del suo esito, sia esso favorevole o no al dipendente, nel caso in cui l’esito stesso sia contraddetto dalla sentenza penale definitiva.

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