LucernaCuriosità di una procedura del sistema giudiziario elvetico quasi unica a livello mondiale

Un ricorso del Guastafeste contro l’Helsana

in deliberazione pubblica a Lucerna al Tribunale federale

Trib fed LucernaL’istoriato del ricorso

GhiroIl 23 aprile 2015 il sottoscritto, patrocinato dall’avv. Sabrina Aldi,  aveva inoltrato al Tribunale federale di Lucerna un ricorso  contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino del 16 marzo 2015 con il quale veniva respinto un ricorso contro la decisione della Cassa malati Helsana di non rimborsare “pro rata” la quota di premio mensile pagata in eccesso da mia mamma (ossia 235 franchi)  nel mese della sua morte, avvenuta il 14 giugno 2014. Se dovessi spuntarla, in futuro tutte le Casse malati dovranno rimborsare agli eredi dei loro assicurati deceduti la quota parte di premio non usufruita dal defunto nel mese in cui è avvenuto il decesso (su circa 60’000 decessi all’anno si può calcolare che la sberla per le Casse malati si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di franchi all’anno).

La II Corte di diritto sociale, incaricata del caso, ha indetto la pubblica deliberazione per giovedì 3 dicembre alle ore 15.15 a Lucerna.  Ogni cittadino potrà assistervi, previa iscrizione. .

Come va interpretata dall’esterno questa deliberazione pubblica ?

Già al momento in cui la deliberazione viene indetta i professionisti del settore percepiscono immediatamente  la pertinenza delle critiche proposte nel ricorso. Di regola, ossia nel 99,5% dei casi, il Tribunale federale decide  mediante circolazione degli atti (art. 58 cpv. 2 Legge sul Tribunale federale; LTF). La Suprema Corte delibera oralmente in seduta pubblica unicamente in due eventualità: quando il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede (art. 58 cpv. 1 lett. a LTF) oppure quando non vi è unanimità fra i giudici (art. 58 cpv. 1 lett. b LTF).

Secondo alcuni esperti del Tribunale federale una deliberazione ha  luogo solo se i giudici non sono unanimi. Molto verosimilmente, quindi, il ricorso del “Guastafeste” ha creato due fronti all’interno della Corte: l’una a favore, l’altra contraria alle tesi presentate dal sottoscritto. Al momento non è possibile conoscere i singoli fronti, che emergeranno solo nel pomeriggio del 3 dicembre prossimo.

Come si svolge una deliberazione pubblica al Tribunale federale?

Innanzitutto occorre ricordare che negli ordinamenti giudiziari statali mondiali, solo in Svizzera e forse in pochissimi altri Stati è previsto in qualche circostanza particolare, che i singoli membri della Corte espongano le proprie argomentazioni, e in seguito decidano , davanti alla stampa e al pubblico. Questa particolare forma di deliberazione è stata voluta dal legislatore quale massima espressione del principio di democrazia, che governa il nostro paese. Idealmente i giudici federali in questo modo rendono conto del loro operato dinanzi alle parti e al pubblico, che rappresenta l’intera cittadinanza. Lo scopo di questo sistema risiede nel controllo della giustizia, ma anche nella possibilità – per il cittadino –  di poter conoscere la singola opinione di ogni giudice componente il collegio giudicante. Non solo : la deliberazione è un’occasione privilegiata per una discussione aperta e concreta fra i giudici e permette di poter recepire alcune sottigliezze e tendenze che non emergono dalla motivazione scritta della decisione.

La II Corte di diritto sociale è composta di cinque giudici. La deliberazione si svolge in maniera molto solenne. Mezz’ora circa prima dell’ora prestabilita gli uscieri, vestiti con l’uniforme delle grandi occasioni (di colore verde), preparano la sala e accolgono all’entrata le parti e il pubblico, invitandoli ad attendere le loro disposizioni. A poco a poco i singoli giudici federali, vestiti rigorosamente in completo di colore nero (in tempi addietro era previsto il frac), singolarmente entrano nella sala e prendono posto, secondo la loro anzianità di servizio, nei loro scranni a destra e a sinistra del presidente della Corte. Solo quando tutti i giudici sono presenti, il presidente della Corte indica agli uscieri di invitare prima il ricorrente, poi la controparte e da ultimo il pubblico a prendere posto in aula.

La discussione inizia con la lettura da parte del giudice relatore (incaricato dell’incarto) del suo progetto di sentenza. In seguito, secondo il loro ordine di anzianità di servizio prendono la parola gli altri giudici e da ultimo il presidente della Corte. In seguito ogni giudice ha un diritto di replica. Di regola, a quel momento la discussione è terminata.

Il presidente della Corte invita quindi il giudice relatore a ripetere la sua proposta di dispositivo e i giudici votano per alzata di mano a favore o contro. Ottenuta la maggioranza di almeno tre giudici, la sentenza è resa e il presidente della Corte legge immediatamente il dispositivo, che è consegnato successivamente alle parti. La motivazione della sentenza può essere inviata anche mesi dopo.

Quando è stata l’ultima deliberazione pubblica in un caso ticinese politicamente delicato?

In tempi recenti il numero delle deliberazioni pubbliche è radicalmente diminuito, anche a causa del sovraccarico del Tribunale federale, che obbliga giocoforza a una certa razionalizzazione.

Al Tribunale federale sono stati deferiti numerosi casi ticinesi politicamente delicati, tuttavia ben pochi hanno potuto avere il privilegio di una deliberazione orale.

Negli ultimi 20 anni ciò era avvenuto solo in due occasioni : nel 1995 (19 dicembre)  per un ricorso presentato da Giuliano Bignasca  (DTF 121 I 357) contro la proposta di legge elaborata dal Gran Consiglio per l’iniziativa sulla richiesta di risparmio di 150 mio dell’Amministrazione cantonale e nel 2011 (in due sedute : il 26 agosto e il 17 novembre) per un ricorso del sottoscritto (DTF 138 II 70) contro una nuova legge cantonale approvata dal Gran Consiglio e che introduceva una nuova  tassa sul consumo di elettricità che avrebbe gravato sulle tasche dei ticinesi per un importo complessivo di quasi 40 milioni di franchi all’anno.

Ciò sta a dimostrare una volta di più la particolare rilevanza del tema con cui il “Guastafeste” ha confrontato il Tribunale federale.

Possono essere esguite riprese sonore o televisive di una seduta pubblica del Tribunale federale?

Rispetto al nuovo Codice di procedura penale, che vieta ogni ripresa sonora o visiva, il Regolamento del Tribunale federale lascia uno spazio minimo. Secondo l’art. 62 cpv. 2 del Regolamento del TF “Chi presiede può permettere riprese e registrazioni all’inizio dell’udienza e al momento della pronunzia della sentenza”. Qualora vi fossero organi di stampa interessati a riprese o registrazioni posso già esprimere sin d’ora il mio accordo.

Giorgio Ghiringhelli, il Guastafeste