Ci risulta che l’avv. Galfetti abbia già protestato con veemenza contro questo comunicato, ma di più non possiamo dire perché non abbiamo ricevuto nulla.

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COMUNICATO STAMPA

Con sentenza del 6 settembre notificata in data odierna, il Tribunale federale ha decretato che fino all’emanazione del giudizio di merito da parte del Tribunale cantonale amministrativo sul ricorso presentato dal dr. Rey contro i provvedimenti adottati nei suoi confronti, allo stesso dr. Rey resta vietato l’esercizio dell’attività chirurgica, ma non della restante attività medica.

Come noto, per il comportamento assunto nella gestione del caso di una paziente sottoposta per errore ad un intervento di mastectomia bilaterale, il 16 settembre 2015 il Dipartimento della sanità e della socialità aveva disposto nei confronti del dr. Rey la revoca a tempo indeterminato dell’autorizzazione all’esercizio dipendente e indipendente della professione di medico nel Canton Ticino e una sanzione disciplinare consistente nel divieto di esercizio della professione per la durata di 24 mesi. La revoca era stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Su ricorso dell’interessato, i provvedimenti adottati erano stati confermati dal Consiglio di Stato con giudizio del 1° marzo 2016, a sua volta impugnato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. In attesa dell’evasione nel merito del ricorso, con decisione del 7 giugno 2016 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo aveva negato la concessione dell’effetto sospensivo, confermando quindi il divieto d’esercizio di ogni attività medica almeno per la durata della procedura.

Il dr. Rey ha contestato questa decisione cautelare con ricorso al Tribunale federale. Con sentenza del 6 settembre scorso notificata in data odierna, l’Alta Corte ha statuito che risulta eccessivo e sproporzionato vietargli qualsiasi attività medica sino all’emanazione del giudizio di merito da parte del Tribunale amministrativo. Per tutelare gli interessi pubblici invocati dalle autorità cantonali, il Tribunale federale ha ritenuto sufficiente vietargli ogni attività chirurgica, permettendogli però, sempre fino al giudizio di merito della Corte cantonale, di svolgere consultazioni e esercitare quindi l’attività professionale entro questi limiti.

Considerate le procedure tuttora pendenti, ed in particolare in attesa della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni.

DSS