La pretesa di giustificare l’omissione del licenziamento in tronco del professore che invia sms erotici alle studentesse con una lacuna del contratto collettivo in vigore è improponibile
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da www.pietroichino.it

In un editoriale telegrafico di due settimane fa auspicavo che l’amministrazione scolastica esercitasse subito, in applicazione dell’articolo 55-ter del Testo Unico del pubblico impiego, le proprie prerogative disciplinari contro il professore romano che aveva inviato ad alcune studentesse 2000 sms di contenuto erotico, senza aspettare la sentenza penale. Occorre ora tornare sull’argomento, non solo perché nel frattempo è emerso un caso analogo a Riccione, ma soprattutto perché risulta che in entrambi i casi l’amministrazione si sia limitata a sospendere il docente reo confesso, in attesa dell’accertamento in sede penale del reato. Ho cercato di capire il motivo di questo tergiversare: mi è stato spiegato in alto loco che l’amministrazione non potrebbe fare diversamente, perché il vecchio contratto collettivo della scuola (in vigore nonostante sia da tempo scaduto) non prevede specificamente questa mancanza e per di più non stabilisce quale organo sia abilitato a provvedere. Ma ve lo immaginate il direttore di una scuola privata che, di fronte a un caso come questo, mantiene a libro-paga il professore erotomane, col pretesto che il contratto collettivo non prevede il caso specifico, o non contiene indicazioni sulla procedura da adottare? Sarebbe quel direttore, giustamente, a essere licenziato per primo. Se una motivazione di questo genere per astenersi dall’esercitare il potere disciplinare non può valere nel settore privato, a maggior ragione essa non può valere nel settore pubblico, dove l’amministrazione opera nell’interesse della collettività intera. Se nel contratto collettivo applicabile c’è una lacuna, è ovvio che si deve applicare la norma generale di legge, la quale impone la dispensa immediata dal servizio per il dipendente pubblico gravemente inadempiente e indica l’organo competente per farlo. Del resto, nessun contratto potrebbe derogare validamente a questa norma generale. Signora Ministra, mi creda, la giustificazione addotta dai suoi uffici non sta in piedi.

sen. Pietro Ichino