La modifica comincia al comma due dell’articolo 52 del codice penale, secondo cui sarà possibile utilizzare «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui».

La difesa sarà inoltre sempre presunta nella sua legittimità e sarà sempre da considerarsi in legittima difesa colui che agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia.

La modifica continua poi sull’articolo 55 del codice penale, in relazione all’eccesso colposo: sarà esonerato dalla condanna chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. L’aggressore, se offeso, potrà ottenere l’indennità solo se il giudice terrà conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

La modifica prosegue nell’articolo 624 bis del codice penale prevedendo che nei casi di furto o scippo, la sospensione della pena per il ladro sia condizionata al pagamento integrale dell’importo sottratto alla vittima.

Inasprite le sanzioni per i reati contro il patrimonio: furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate, aggravata la violazione di domicilio.

Coloro che ad oggi sono stati indagati per “eccesso di legittima di fesa” potrebbero, infine, avere le spese patrocinate dallo Stato per il nuovo provvedimento a favore, appunto, della difesa (ricordiamo lo slogan elettorale della lega che ripeteva “non esiste eccesso di legittima difesa….”). E la memoria va ai plurimi casi trattati precedentemente.