All’Alto Tribunale federale svizzero I Corte di diritto pubblico 1000 Losanna 11

RICORSO IN MATERIA DI DIRITTO PUBBLICO
Per violazione del diritto di voto (art. 82 lett. c LTF) con richiesta di misure cautelari

che presentano
Fiorenzo Cotti, Via Alberto Franzoni 29, Casella Postale, 6600 Locarno,

per se stesso e a nome di
Annie Griessen Cotti, Via Alberto Franzoni 27, 6600 Locarno
Pierluigi Zanchi, Via Sassariente 5, Gerre di Sotto, Locarno

contro

il Decreto esecutivo emesso dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 18 marzo 2020 concernente l’annullamento e il rinvio delle elezioni comunali per il periodo 2020-2024.

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NOTA DELLA REDAZIONE. Il testo integrale è lunghissimo e poco adatto alla pubblicazione su un portale online. Tuttavia, visto l’interesse della materia, abbiamo deciso di procedere a una pubblicazione parziale, conservando: la significativa Premessa, il Decreto esecutivo del CdS e le richieste finali.

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Premessa

I ricorrenti sono coscienti della delicata situazione che in cui versano il Cantone Ticino e l’intera Confederazione.

Il diritto, però, regola la nostra vita, dalla nascita alla morte, nei momenti felici e nei momenti, ahimé più difficili. E, nel bene e nel male, è corretto e legittimo poter dubitare ed chiedere alla Giustizia di valutare se vi è un esercizio abusivo della Legge. E proprio in questi momenti lo Stato deve dimostrare di essere forte, solido, ma anche Giusto, equilibrato.

Occorre disporre di governanti magari anche severi, ma anche ponderati, stabili, legittimi e democraticamente costituiti. Una situazione grave e straordinaria necessita misure mirate, intelligenti e sempre rispettose del sistema democratico.

Del virus si è detto di tutto e di più, trattasi di fatto notorio, che non merita di essere ulteriormente commentato.

Giusto, ai fini del ricorso, rammentare che siamo lungi dall’essere immuni dalle epidemie o pandemie. La minaccia di COVID, altre malattie o altre catastrofi maggiori arrischiano di accompagnarci per anni e riproporsi a fasi alterne, più o meno lunghe. Per stessa ammissione degli esperti il COVID 19 ci accompagnerà per lunghi mesi.

È sufficiente leggere la documentazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica per capire quanto incerta (e sottovalutata) sia la potenzialità distruttiva di questi eventi, che invero hanno già segnato la storia dell’umanità.

Ma anche a livello locale lo Stato di necessità, a causa delle catastrofi naturali, arrischia di diventare d’attualità sempre più spesso in futuro.

Per questo il presente ricorso va letto, soprattutto dal lettore esterno, dal pubblico, dal cittadino, come strumento per capire quali sono i limiti da porre al Governo nell’utilizzo dello Stato di necessità. Il ricorso non deve essere né strumentalizzato né essere visto come un’offesa a chi è concentrato a combattere le nefaste conseguenze della malattia.

Il Consiglio di Stato ha commesso un atto grave, lasciando intendere che in queste situazioni occorre istituire una sorta di legge marziale e sospendere (peggio annullare) ogni processo democratico, non essendovi valida alternativa. Alla stregua di una dittatura, l’attività statale sembra di poter proseguire mediante decreti governativi di urgenza.

La legislazione d’urgenza è un concetto noto ai giuristi. Essa può e deve essere utilizzata laddove prevista e in casi ben definiti e circoscritti, cum grano salis.

A questo modo di fare autoritario bisogna chiaramente ribellarsi, se solo si pensa che i nostri avi durante la Il Guerra mondiale, senza risorse e senza cibo, hanno sempre eletto regolarmente i loro organi:

https://www.ch.ch/fr/elections2019/elections-federales-suisses-un-peu-dhistoire/election s-en-periode-de-guerre/

Il Tribunale federale nel suo ruolo di garante della democrazia in Svizzera (art. 189 cpv.
1 lett. f Cost.) è abilitato a impartire direttive chiare, visto che nella pratica questa situazione d’urgenza, sia essa sanitaria, a livello locale o nazionale, è destinata a ripetersi.

Si dovrà tenere conto che i ricorrenti hanno rinunciato, di fatto, agli altri 28 giorni a disposizione per ricorrere.

Fatti

A.
Il Consiglio di Stato, fondandosi sull’art. 10 della Legge organica comunale (LOC/TI; RL 181.100) ha stabilito le elezioni generali comunali per la legislatura 2020-2024 per domenica 5 aprile 2020.

B.
I candidati, come da costume, chi più chi meno si sono adoperati per guadagnare il consenso degli elettori in un processo

C.
Molti dei consiglieri comunali e, soprattutto, municipali in carica si sono adoperati per chiudere al meglio la legislatura e, tanti, per passare il testimone a colleghi, fors’anche più motivati.

D.
Le operazioni preparatorie hanno avuto luogo regolarmente. Nelle scorse settimane è già stato inviato agli elettori il materiale di voto. Una buona parte dei cittadini ha già fatto uso della facoltà di voto per corrispondenza.

E.
In seguito alla pandemia del Coronavirus il 18 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha emanato il seguente decreto esecutivo, il cui contenuto è stato anticipato il medesimo giorno, nel pomeriggio dal Consigliere di Stato Norman Gobbi in conferenza stampa. In serata è poi stato pubblicato in forma straordinaria sul sito del Cantone http://www.ti.ch. Il tenore del decreto è il seguente:

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– richiamata la risoluzione n. 1262 del/’11 marzo 2020 con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato lo stato di necessità su tutto il territorio del Cantone Ticino;
– preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base de/l’articolo 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp);
– preso atto delle previsioni attuali sull’evoluzione dell’epidemia causata dal coronavirus (COVID-19), secondo le quali la situazione di emergenza continuerà anche nelle prossime settimane;
– considerato che la situazione di emergenza e il rispetto delle norme sanitarie adottate dalle autorità federali e cantonali non permetterebbero di eseguire regolarmente le operazioni di voto e di spoglio delle schede e che le operazioni di spoglio necessiterebbero di tempi ben più estesi o dovrebbero essere differite;
– visto l’articolo 40 LEp,
decreta:

Art. 1
Le elezioni per il rinnovo dei Municipi e dei Consigli comunali per il periodo 2020-2024 , previste domenica 5 aprile 2020 sono annullate e rinviate a domenica 18 aprile 2021.

Art. 2
I Municipi e i Consigli comunali attuali rimangono in carica fino all’entrata in carica dei nuovi Municipi conformemente all’artico /o 81 della legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2019 (LEDP) e dei nuovi Consigli comunali conformemente a/l’artico/o 47 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), riservati gli articoli seguenti.

Art. 3
In deroga all’articolo 1, il Consiglio di Stato potrà fissare una data anteriore per le elezioni dei Municipi e dei Consigli comunali nei nuovi Comuni di Tresa e della Verzasca.

Art. 4
I Municipi, i Consigli comunali e i Sindaci eletti in forma tacita entrano in carica secondo i termini e le modalità stabiliti nella legge sull’esercizio dei diritti politici.

Art. 5
Nei Comuni in cui le elezioni non sono avvenute in forma tacita è ammesso in via eccezionale il ritiro di proposte di lista e di candidatura per consentire l’elezione tacita nella forma stabilita dall’articolo 50 LEDP entro le ore 18.00 di lunedì 6 aprile 2020. In tal caso l’entrata in carica avviene secondo i termini e le modalità stabiliti nella legge sull’esercizio dei diritti politici.

Art. 6
Il Consiglio di Stato, per il tramite dei suoi servizi, informa i Comuni e impartisce le direttive per la gestione del rinvio delle elezioni e per l’applicazione del presente decreto esecutivo.

Art. 7
Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul sito del Cantone (pubblicazione straordinaria ex art. 9 LPU}, entra in vigore immediatamente ed esplica i suoi effetti fino alla conclusione del rinnovo degli organi comunali per il periodo 2020-2024.

Diritto

(… … …) Segue una lunga, dettagliata e dotta esposizione di considerazioni giuridiche al fine (riassumendo) di dimostrare che la decisione del Consiglio di Stato era esagerata e ingiustificata, in sostanza lesiva del diritto di voto garantito costituzionalmente ai cittadini.

“La democrazia dev’essere garantita anche in una situazione di emergenza”.

“Non bisogna confondere la legislazione d’urgenza con il diritto di guerra”.

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Il testo si conclude con le richieste che gli istanti rivolgono all’Alta Corte.

Per questi motivi si chiede al Tribunale federale

In via cautelare di decidere:

1.
L’istanza è accolta ed è concesso l’effetto sospensivo.

1.1.
Le operazioni di voto per le elezioni comunali del 5 aprile 2020 proseguono regolarmente.

1.2.
Entro venerdì 29 marzo 2020 il Consiglio di Stato informa il Tribunale federale sulla possibilità di svolgere le operazioni di spoglio. Nel frattempo, tutte le schede pervenute nei Comuni sono conservate regolarmente e chiuse a norma di legge.

1.3.
È ordinata la pubblicazione del decreto sul sito del Cantone www.ti.ch.
1.4.
Non si prelevano spese. Non si assegnano ripetibili.

 

Nel merito di giudicare

1.
Il ricorso è accolto e il decreto esecutivo impugnato è annullato. Il Consiglio di Stato ed i Comuni sono tenuti a proseguire nelle operazioni elettorali ai sensi dei considerandi.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

Con ossequio.

Fiorenzo Cotti, Annie Griessen Cotti, Pierluigi Zanchi