INTERROGAZIONE AL MUNICIPIO DI LUGANO
La legge cantonale sui diritti politici (LEDP) prevede agli art. 90 la notifica dei contributi.
Notifica dei contributi
a) obbligo di notifica
Art. 901 I partiti politici cantonali e le loro sezioni notificano alla Cancelleria dello Stato entro il 31 gennaio il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 10’000 franchi ricevuti nel corso dell’anno precedente; per sezioni si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali sovracomunali.
2 I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.
3 I comitati di sostegno per una votazione cantonale notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.
4 La Cancelleria dello Stato pubblica le notifiche nel Foglio ufficiale.
5 I capoversi 1-3 si applicano per analogia anche ai partiti politici comunali e alle loro sezioni, ai candidati alle elezioni comunali e ai comitati di sostegno per una votazione comunale; le notifiche sono comunicate alla cancelleria comunale, la quale le pubblica all’albo comunale per un periodo di quindici giorni.
b) sanzioni
Art. 911 Chi contravviene all’obbligo di notifica è punito con la multa fino a 10’000 franchi, riservato il capoverso 2.
2 Il partito politico cantonale o la sua sezione che contravviene all’obbligo di cui all’articolo 90 capoverso 1 viene privato in tutto o in parte del contributo versato al suo gruppo parlamentare sulla base della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; se il partito politico non beneficia del contributo al gruppo parlamentare, è applicabile il capoverso 1. La decisione è di competenza dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
3 Riservato il capoverso 2, nel caso dell’articolo 90 capoversi 1-3 il perseguimento incombe al Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
4 Nel caso dell’articolo 90 capoverso 5 il perseguimento incombe al Municipio; sono applicabili gli articoli 145 e seguenti della legge organica comunale del 10 marzo 1987.
Alla luce delle massicce campagne pubblicitarie che si sono viste in occasione delle elezioni comunali del 18 aprile 2021 a Lugano, sia da parte di partiti, sia da parte di singoli candidati al Municipio, con la presente interrogazione chiedo al lodevole Municipio di Lugano:
- ha vigilato sull’applicazione dell’art. 90, cpv. 1-2-5 LEDP?
- Quale quadro ha stilato sull’ammontare delle spese per campagne pubblicitarie dei candidati al Municipio e sul loro finanziamento?
Raoul Ghisletta