immagine Pixabay

INTERROGAZIONE AL MUNICIPIO DI LUGANO

La legge cantonale sui diritti politici (LEDP) prevede agli art. 90 la notifica dei contributi.

Notifica dei contributi

a) obbligo di notifica

Art. 901 I partiti politici cantonali e le loro sezioni notificano alla Cancelleria dello Stato entro il 31 gennaio il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 10’000 franchi ricevuti nel corso dell’anno precedente; per sezioni si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali sovracomunali.

2 I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

3 I comitati di sostegno per una votazione cantonale notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

4 La Cancelleria dello Stato pubblica le notifiche nel Foglio ufficiale.

5 I capoversi 1-3 si applicano per analogia anche ai partiti politici comunali e alle loro sezioni, ai candidati alle elezioni comunali e ai comitati di sostegno per una votazione comunale; le notifiche sono comunicate alla cancelleria comunale, la quale le pubblica all’albo comunale per un periodo di quindici giorni.

b) sanzioni

Art. 911 Chi contravviene all’obbligo di notifica è punito con la multa fino a 10’000 franchi, riservato il capoverso 2.

2 Il partito politico cantonale o la sua sezione che contravviene all’obbligo di cui all’articolo 90 capoverso 1 viene privato in tutto o in parte del contributo versato al suo gruppo parlamentare sulla base della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; se il partito politico non beneficia del contributo al gruppo parlamentare, è applicabile il capoverso 1. La decisione è di competenza dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

3 Riservato il capoverso 2, nel caso dell’articolo 90 capoversi 1-3 il perseguimento incombe al Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

4 Nel caso dell’articolo 90 capoverso 5 il perseguimento incombe al Municipio; sono applicabili gli articoli 145 e seguenti della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Alla luce delle massicce campagne pubblicitarie che si sono viste in occasione delle elezioni comunali del 18 aprile 2021 a Lugano, sia da parte di partiti, sia da parte di singoli candidati al Municipio, con la presente interrogazione chiedo al lodevole Municipio di Lugano:

  1. ha vigilato sull’applicazione dell’art. 90, cpv. 1-2-5 LEDP?
  2. Quale quadro ha stilato sull’ammontare delle spese per campagne pubblicitarie dei candidati al Municipio e sul loro finanziamento?

Raoul Ghisletta