Innanzitutto, il Tribunale federale ha riconosciuto che le misure preventive hanno carattere amministrativo e non penale. Esse – secondo il TF – non perseguono uno scopo di natura repressiva ma mirano piuttosto ad impedire che potenziali autori commettano un reato. Inoltre, secondo la Corte, il concordato non colpisce in modo inammissibile i diritti costituzionali dei cittadini. In particolare, la libertà della persona non è violata poiché le misure sono adottate solo qualora vi siano indizi concreti e attuali che la persona parteciperà a gravi atti violenti, senza che sia possibile impedirle in altro modo di commettere tali atti.
Il DI ricorda che, sulla base del concordato, l’Ufficiale della Polizia cantonale è competente:
– a vietare a una persona di accedere in determinati orari, a un’area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva;
– a obbligare una persona a presentarsi alla Polizia in determinati orari in concomitanza con una manifestazione sportiva;
– a sottoporre una persona a un fermo preventivo di Polizia durante una manifestazione sportiva.
In seguito alla modifica della legge sulla Polizia, queste tre misure possono essere adottate anche in occasione di manifestazioni extrasportive.
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