Un padre musulmano di Vevey dovrà invocare un motivo diverso da quello religioso per ottenere che la figlia di 16 anni non partecipi al viaggio scolastico previsto in maggio in Alsazia.
La direzione della scuola di Vevey, il Dipartimento della formazione della gioventù e della cultura e la Corte del diritto amministrativo e pubblico del Tribunale cantonale hanno rifiutato la richiesta di dispensa dell’uomo, presentata in nome di un principio islamico che vieta alle donne di viaggiare senza essere accompagnate da un parente.
I giudici fanno distinzione fra la libertà interiore di credere, di non credere o di cambiare le proprie convinzioni religiose, garantita dalla Costituzione federale, e la libertà di fede esteriore. Quest’ultima può essere adattata per soddisfare un interesse pubblico o per un motivo legale. La partecipazione alle passeggiate scolastiche, ai viaggi di studio o ai soggiorni linguistici si basa su una base legale formale.
Il divieto fatto alle donne musulmane di viaggiare sole è soggetto a diverse interpretazioni. Il divieto invocato dal padre della ragazza si basa sull’obbligo per lei di essere accompagnata da un famigliare.
(Fonte : 24heures.ch)
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