Tassa di collegamento e posteggi pubblici: a quando una comunicazione ufficiale? – Lara Filippini e conf.

Filippini 2Filippini 2Interrogazione del 12 gennaio 2016

Lo scorso 14 dicembre il Lodevole Gran Consiglio ha approvato la modifica della legge sui trasporti pubblici che disciplina la tassa di collegamento a carico dei generatori d’importanti correnti di traffico a parziale di copertura dei costi del trasporto pubblico.

Senza voler ritornare sui dubbi giuridici e politici della citata tassa, peraltro sottolineati da ben due rapporti di minoranza e nella discussione pubblica e parlamentare, l’obiettivo di questa interrogazione è quello di chiarire le intenzioni del Lodevole Consiglio di Stato riguardo a due ben precisi articoli di legge che regolano da un lato l’assoggettamento degli enti pubblici alla tassa e, dall’altro, le esenzioni che il Governo intende prevedere.

Nel concreto:

Art. 35b, cpv 3 La Confederazione, il Cantone e i Comuni, come pure gli enti di diritto pubblico, sono assoggettati alla tassa analogamente ai privati, ma limitatamente ai posteggi per il personale e per altri utenti che si spostano in modo sistematico.

Art. 35d: Sono esentati dalla tassa i posteggi precisati dal Consiglio di Stato per attività turistiche, di svago e culturali, nonché per luoghi di culto. Sono inoltre esentati i posteggi pubblici definiti dal Consiglio di Stato.

Facendo uso delle facoltà di cui all’art. 142 LGC/CdS – e sperando in una tempestiva risposta – formuliamo quindi al Consiglio di Stato le seguenti domande.

– Conferma il Lodevole Consiglio di Stato che, con l’intento di disincentivare l’utilizzo del veicolo privato a favore di altre forme di mobilità, la tassa di collegamento sarà ribaltata sui funzionari dell’Amministrazione cantonale che affittano un posteggio del Cantone?

– Quando intende il Consiglio di Stato, quale datore di lavoro, informare compiutamente i propri dipendenti al riguardo, come fatto da altre aziende pubbliche e private?

– Quanti saranno i posteggi e i funzionari coinvolti?

– Quale sarà l’introito a beneficio del Cantone? Tale importo è già stato considerato nei 18 milioni preventivati?

– Quanti e quali sono gli “enti di diritto pubblico”, a cui fa riferimento l’art. 35b, che saranno assoggettati alla tassa?

– Esiste una lista degli esentati in base all’art. 35d? Quali sono in particolare i posteggi pubblici che verrebbero esentati?

– Infine, ma non meno importante, a quanto ammontano i costi di gestione di tutta l’operazione di implementazione e controllo di questa tassa?

Con ossequio

Lara Filippini Lorenzo Jelmini Sergio Morisoli Paolo Pagnamenta

Relatore

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