“Punibile solo se i motivi sono egoistici”

Art. 115 del Codice penale svizzero (CP):

«Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione».

Il progetto di legge concernente il reato speciale di istigazione e aiuto al suicidio, presentato dal Consiglio federale nel 1918, si concretizzò infine con l’Art. 115 del Codice penale svizzero (CP).L’art. 115 CP costituisce una via di mezzo fra due “estremi”: assoluta impunibilità e punibilità differenziata. Si tratta di una soluzione di compromesso: è riconosciuta in linea di principio la punibilità dell’aiuto al suicidio, ma al tempo stesso la punibilità è circoscritta ad azioni commesse per motivi egoistici. Questo articolo di legge è entrato in vigore molto prima dell’attuale dibattito ed ha assunto rilevanza politica solo negli ultimi due decenni.

(da un articolo del dr. Giovanni Fantacci)


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