Abbiamo seguito solo sommariamente – meno di altri portali – la vicenda. I toni sono sempre accesi… e il moltiplicatore al 130% (record cantonticinese).
L’autore delle scritto sembra auspicare un intervento (un aiuto) del Consiglio di Stato, vista l’eccezionalità della situazione.
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Sembra che gli astanesi finalmente abbiano deciso di non essere più i burattini del Governo. Infatti nessuno si è presentato per entrare in Municipio, almeno questa occasione per mandare a “quel paese” il CdS e gli Enti Locali gli astanesi l’hanno saputa cogliere. Perché, intendiamoci, il 130% di moltiplicatore imposto dal CdS ad Astano, non c’entra nulla col risanamento del suo gettito fiscale basso, infatti adesso non c’è la fila di danarosi contribuenti o di aziende che vogliono insediarsi ad Astano, semmai è il contrario.
Ad Astano non vi sono candidati perché nessuno è così “asino” d’assumersi la responsabilità altrui del moltiplicatore al 130% e la gestione senza nessun potere contrattuale di un’aggregazione. In queste condizioni, solo un’incosciente avrebbe il coraggio e la presunzione di sostituirsi al CdS per condurre l’auspicabile aggregazione di Astano nella Tresa.
E solo degli irresponsabili formerebbero un Municipio che con la sua esistenza rende legalmente impossibile al CdS aiutare Astano, con l’applicazione dei provvedimenti d’eccezione previsti dalla LOC (art. 201/202/203). Comunque se un Municipio ai “supplementari” salterà fuori, allora dovrà rispondere anche ai ricorsi inoltrati sul preventivo 2020 e sulle spese appena votate, che per quanto piccole, sono evidentemente inopportune.
Vero è che la presenza di un Municipio giustificherà l’inoltro delle segnalazioni agli Enti Locali delle varie inefficienze del passato recente concausa della situazione attuale astanese. Adesso è ora di assumersi la responsabilità del proprio agire e della carica che si sollecita, perché non è più tempo di buona volontà, improvvisazione e incompetenza. Essere brave persone non c’entra nulla con l’essere Municipali all’altezza del compito che si sollecita.
Andrea Genola, Astano
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Provvedimenti di eccezione
a) gestione speciale[279]
Art. 201 1. Quando un comune si trova nell’impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l’autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell’amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l’intervento.
2. L’assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.
b) aggregazione[280]
Art. 202[281] Perdurando i motivi d’intervento di cui all’art. 201, il Consiglio di Stato può avviare d’ufficio il procedimento di aggregazione ai sensi della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.
c) sostegno del Cantone[282]
Art. 203 1. Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso.
2. Esso può accordare una garanzia presso un Istituto di credito al comune cui è negata l’apertura di crediti sul mercato monetario.[283]
3. In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate da apposita risoluzione.
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