Articolo di analisi sull’interrogazione Tovaglieri del 13 febbraio su Crans-Montana, con focus sul principio di neutralità dell’aiuto umanitario e la risposta pragmatica svizzera.
L’interrogazione dell’europarlamentare Tovaglieri sulla costituzione di parte civile UE evidenzia i limiti strutturali del sistema. Ma il Consiglio federale ha già annunciato una risposta concreta ispirata al precedente Luxor.
di Niccolò Salvioni
LOCARNO – La tragedia di Crans-Montana (1° gennaio 2026: 41 morti, 115 feriti) continua a generare riflessi istituzionali che oltrepassano i confini svizzeri. Il 13 febbraio, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri (Lega) ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea chiedendo di valutare la possibilità che Bruxelles si costituisca parte civile nel procedimento penale in corso presso le autorità vallesane.
La dimensione anche europea della tragedia è innegabile: 17 vittime provenienti da cinque Stati membri UE (9 francesi, 6 italiani, 1 belga, 1 portoghese), 24 pazienti trasferiti in ospedali europei, 21 Paesi coinvolti nei soccorsi tramite il Meccanismo Unionale di Protezione Civile. La richiesta di Tovaglieri esprime una legittima esigenza politica: se l’Europa ha coordinato efficacemente l’emergenza, perché non può far sentire la propria voce nella fase giudiziaria?
Gli ostacoli giuridici insormontabili
L’analisi tecnica evidenzia tuttavia criticità insormontabili. L’articolo 116 del Codice di procedura penale svizzero richiede un “pregiudizio diretto” per la costituzione di parte civile. La giurisprudenza del Tribunale federale è chiara: gli Stati che agiscono “jure imperii” non hanno questa legittimazione. L’Unione europea, a maggior ragione, non ha subito alcun danno diretto – le vittime sono i cittadini individuali, non l’istituzione sovranazionale.
Il Presidente della Confederazione Guy Parmelin ha ribadito che “la politica non deve interferire” nel lavoro della magistratura, richiamando la separazione costituzionale dei poteri (art. 191c Cost. fed.) e la competenza esclusiva della Repubblica e Canton Vallese sul perseguimento penale.
Precedenti storici confermano questa linea: Mattmark (1965, 88 morti di cui 56 italiani), Sierre (2012, 28 morti di cui 22 bambini belgi), Überlingen (2002, 71 morti internazionali) non hanno mai visto avocazioni federali né interventi sovranazionali, nemmeno sotto massicce pressioni diplomatiche.
La risposta pragmatica svizzera
Mentre l’iniziativa europea rischia di arenarsi su questi scogli giuridici, il Consiglio federale ha annunciato misure concrete ispirate al precedente del disastro di Luxor (1997, 62 turisti svizzeri uccisi in Egitto): un “gruppo di lavoro” federale dedicato per coordinare l’assistenza alle vittime e ai familiari, fare da interfaccia tra autorità cantonali, federali e internazionali, e soprattutto facilitare l’accesso ai diritti processuali e alle riparazioni economiche prima della conclusione dei procedimenti.
Il precedente egiziano aveva evidenziato criticità che il nuovo gruppo intende prevenire: frammentazione delle informazioni, difficoltà di comunicazione con familiari all’estero, complessità burocratiche, tempi processuali dilatati senza adeguato supporto continuativo. Con 156 vittime riconosciute e procedimenti che realisticamente dureranno 3-5 anni, le coperture previste dalla Legge federale sull’aiuto alle vittime (fino a 130.000 CHF per danni materiali) potrebbero rivelarsi insufficienti per le 83 persone con ustioni gravi.
Il principio di neutralità dell’aiuto umanitario
Quando 83 persone hanno ustioni gravissime contemporaneamente, nessun paese – nemmeno la Svizzera – ha abbastanza posti letto specializzati. Il trasferimento dei feriti in Germania, Francia, Belgio e Italia è stato uno sforzo congiunto straordinario e ammirevole. Ma proprio per questo non può diventare base per entrare nel processo penale.
Esiste un principio consolidato nel diritto umanitario internazionale: l’accettazione di aiuto esterno non può essere utilizzata contro lo Stato richiedente in successive procedure giudiziarie. È come il segreto professionale del pronto soccorso: i medici curano chiunque si presenti, senza condizioni. Se chi ha bisogno teme che chiedere aiuto possa ritorcersi contro di lui, semplicemente non chiederà aiuto – con conseguenze tragiche.
Lo stesso vale per gli Stati. Se la Svizzera avesse temuto che attivare il Meccanismo Unionale di Protezione Civile (UCPM, Decisione UE 2019/420) avrebbe dato diritto all’UE di entrare nel processo penale, forse avrebbe esitato, mettendo a rischio decine di vite.
L’UCPM si fonda sui principi di solidarietà, neutralità e imparzialità (artt. 196 e 214 TFUE): l’assistenza è puramente umanitaria, senza generare conseguenze giuridiche o diritti di ingerenza. Come anche ribadito nelle linee guida OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs dell’ONU): “l’assistenza umanitaria deve essere fornita in conformità con i principi di umanità, neutralità e imparzialità”.
La richiesta di costituirsi parte civile basandosi sull’intervento UCPM sarebbe non solo giuridicamente impraticabile, ma pericolosa come precedente: rischierebbe di minare la fiducia nel sistema di mutuo soccorso internazionale, rendendo gli Stati riluttanti a chiedere aiuto quando ne hanno bisogno.
La distinzione fondamentale
L’aiuto umanitario permette uno sforzo congiunto per salvare vite e integrità fisica. La giustizia, successiva, rimane nelle mani di chi ne ha competenza e sovranità giurisdizionale, senza pressioni politiche esterne. Quando si aiuta qualcuno in difficoltà, non si pretende poi di sedere al tavolo del suo avvocato.
Le 156 vittime e i loro familiari non hanno bisogno di gesti politici privi di effetti concreti, ma di supporto reale, continuativo e adeguatamente finanziato per affrontare anni di processo e ricostruzione delle loro vite.
L’interrogazione Tovaglieri, pur probabilmente destinata al rigetto da parte della Commissione europea, potrebbe avere il merito – quale gesto nobile politicamente comprensibile – di evidenziare pubblicamente i limiti strutturali di giustizia riparativa del sistema europeo in caso di catastrofi transfrontaliere, stimolando una riflessione su strumenti più efficaci.
L’Europa ha fatto la cosa giusta mandando aiuti e deve fermarsi lì. La Svizzera, in caso di richiesta analoga, farebbe esattamente lo stesso – come già avviene episodicamente per incidenti di montagna tra regioni e cantoni, in caso di richiesta sulla base di convenzioni in essere.
Pragmatismo e solidarietà concreta, dunque, non simbolismo giuridicamente impossibile. La tragedia di Crans-Montana potrebbe diventare occasione per rafforzare la cooperazione UE-Svizzera nella tutela delle vittime, trasformando il dolore in un’eredità di maggiore efficacia istituzionale.
Solidarietà sì, e sempre. Ingerenza della politica nella giustizia, no.
avv. Niccolò Salvioni, analista politico-istituzionale, Locarno, Cantone Ticino, Svizzera, 14 febbraio 2026
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