In una recente sentenza, il Tribunale amministrativo (Tram) ha statuito che la conoscenza della lingue nazionali non può essere introdotta tra i requisiti da bando di concorso per l¹assunzione dei docenti cantonali, in quanto un requisito di questo genere costituirebbe una discriminazione non compatibile con gli Accordi bilaterali.

Le conseguenze pratiche di questa sentenza sono palesi: quella di spalancare porte e finestre della scuola cantonale a docenti frontalieri, che non potranno più essere esclusi in partenza causa mancata conoscenza delle lingue nazionali. Ed infatti un mese orsono, allorquando sono stati resi noti i risultati dei concorsi per l’assunzione di docenti nelle scuole cantonali, è emerso un dato significativo: per 150 posti a disposizione, i partecipanti erano ben 2000. Non è ancora dato di sapere quanti dei 2000 partecipanti siano frontalieri.

Quale soluzione di ripiego alla cancellazione della “clausola linguistica”, lo stesso Tram, al pto 4.4 della citata sentenza, suggerisce: “la conoscenza di altri idiomi nazionali potrebbe costituire titolo preferenziale nell’ambito delle selezione e scelta fra più partecipanti al concorso”.
Si tratta di una soluzione di ripiego, che comporta anche un carico di lavoro burocratico non indifferente. E’ tuttavia sempre meglio di nessuna soluzione.
Sarebbe opportuno che questa soluzione non venisse solo applicata ai concorsi per i docenti cantonali, bensì estesa a tutti i posti pubblici, valutando se del caso delle eccezioni per quei settori in cui la forza lavoro residente non basta a soddisfare la domanda (potrebbe essere ad esempio il caso di taluni ambiti del settore sociosanitario).

Chiedo pertanto al lodevole Consiglio di Stato se è intenzionato ad introdurre il principio della conoscenza scolastica delle lingue nazionali quale titolo preferenziale obbligatorio nell’ambito dei concorsi per impieghi cantonali.

Lorenzo Quadri