Riversamento all’Italia dell’imposta alla fonte prelevata sui frontalieri: sospendere i pagamenti nell’ottica di una revisione dell’accordo esistente
I deputati in Gran consiglio, Lorenzo Quadri e Rinaldo Gobbi chiedono al Consiglio di stato di di adoperarsi, intervenendo anche presso l’autorità federale, affinché i versamenti dei ristorni delle imposte alla fonte prelevate ai frontalieri vengano sospesi. I due deputati scrivono:

“Negli scorsi mesi, le tensioni fra Italia e Svizzera soprattutto in materia bancaria e fiscale hanno portato ad un inasprimento dei toni, senza però che ciò sfociasse in soluzioni concrete.

Fra i vari elementi rilevati, numerosi commentatori, come pure una serie di atti parlamentari, hanno evocato la possibilità di rinegoziare con l’Italia l’accordo che prevede il versamento di quasi il 40% dell’imposta alla fonte prelevata sui frontalieri. Richiesta legittima, ma purtroppo inefficace, dato che l’Italia non ha (comprensibilmente) alcuna intenzione di rinegoziare tale accordo.

Esistono però, a giudizio di chi scrive, gli estremi per bloccare il versamento all’Italia della quota-parte dell’imposta alla fonte prelevata sui frontalieri, sostanzialmente per i seguenti motivi:
1. E’ opportuno ricordare che l’accordo fra Svizzera ed Italia è stato negoziato in tempi in cui non esisteva la libera circolazione come la conosciamo oggi a seguito degli Accordi bilaterali fra svizzera ed Unione europea.

Il preambolo dell’accordo sui frontalieri e l’art. 2 cpv. 1 menzionano esplicitamente che la compensazione da parte della Svizzera viene accordata per le spese che i comuni italiani sostengono a causa dei loro cittadini residenti che lavorano in Svizzera. Prima dell’entrata in vigore della libera circolazione effettivamente i frontalieri erano tutti realmente residenti in Italia, essendo obbligati a rientrare ogni sera.

Testualmente l’accordo recita quanto segue:
Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica italiana,
desiderosi di eliminare le doppie imposizioni che possono risultare per i lavoratori frontalieri dall’applicazione delle legislazioni fiscali dei due Paesi in materia di imposte sul reddito;
considerando che un numero elevato di lavoratori frontalieri residenti in Italia esercita un’attività dipendente in Svizzera;
tenendo conto delle spese per opere e servizi pubblici che alcuni Comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti che lavorano come frontalieri nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;
considerando l’importante contributo che i frontalieri italiani forniscono, a diversi livelli all’economia dei Cantoni nei quali essi lavorano;
considerando l’opportunità che la Confederazione Svizzera ed i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, in uno spirito di cooperazione economica e sociale, versino una compensazione finanziaria adeguata ai Comuni italiani in questione;
hanno convenuto quanto segue:
ART 2
Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – delle rimunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni.

2. Orbene, dal giugno del 2002 i parametri sono sostanzialmente cambiati, visto che i frontalieri non hanno più l’obbligo del rientro a domicilio ogni giorno e possono rimanere durante la settimana in Svizzera, come sancito all’art. 7 dell’Allegato 1 all’accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone:

Art. 7 Lavoratori dipendenti frontalieri
(1) Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.

3. E’ evidente che i termini dell’accordo tuttora in vigore, che poggia su una definizione di frontaliere non più attuale, non corrispondono oggi più alla realtà dei fatti. La compensazione a suo tempo prevista per compensare le spese sostenute dall’Italia per opere e servizi pubblici legati all’attività e alla mobilità dei frontalieri che rientravano in patria ogni sera oggi non hanno più la stessa validità, considerato che parte dei frontalieri, dal giugno 2002 (entrata in vigore dell’accordo con l’UE sulla libera circolazione delle persone), rimane sul territorio svizzero durante la settimana e utilizza quindi strutture e servizi della Confederazione e non dei comuni italiani di provenienza. Questo elemento giustifica pertanto chiaramente una revisione dell’accordo che prevede il riversamento del 38.5% dell’imposta alla fonte e legittima la richiesta di sospendere immediatamente i pagamenti da parte della Svizzera finché non sarà appurato in modo chiaro e definitivo, statistiche alla mano, il numero esatto di frontalieri che, ancora oggi, nonostante la possibilità di risiedere durante la settimana in Ticino, rientrano ancora quotidianamente al loro domicilio in Italia. Subordinatamente, si potrebbe continuare il riversamento della quota di ristorno limitatamente alle persone il cui statuto odierno può da subito essere inequivocabilmente parificabile a quello in vigore al momento della conclusione dell’accordo sui frontalieri.
Fino al momento in cui non vi saranno questi dati, si ritiene opportuno, legittimo e giuridicamente fondato sospendere ogni pagamento a favore dell’Italia e impostare un negoziato che tenga conto della reale situazione odierna. Non si rimette in discussione il principio della compensazione, ma è essenziale che quest’ultima corrisponda ad una quota di compensazione equa e certamente diversa da quella negoziata 36 anni fa. Come già sottolineato, una variante di questo tipo è assolutamente giustificata dal punto di vista giuridico, poiché le premesse e le condizioni di base dell’accordo a suo tempo concluso fra le parti sono considerevolmente mutati e si può considerare che non via sia quindi più l’obbligo delle parti di continuare a rispettare tale accordo. La richiesta di modificarlo è quindi assolutamente legittima.

Con la presente mozione si chiede pertanto al lod. Consiglio di Stato:
– di adoperarsi, intervenendo anche presso l’autorità federale, affinché i versamenti dei ristorni delle imposte alla fonte prelevate ai frontalieri vengano sospesi, avvalendosi delle argomentazioni sopra esposte, fino a determinazione di nuovi parametri attendibili. “Lorenzo Quadri – Rinaldo Gobbi”